LEGGE REGIONALE 29 giugno 2018, n. 7 - Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020. (18R00309)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 26 S5 del 29 giugno 2018) Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Autorizzazione al ricorso all'indebitamento per spese d'investimento 1. Per la realizzazione di nuovi investimenti a valere sugli spazi finanziari concessi dallo Stato ai sensi dell'art. 1, commi 495 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), e' autorizzata la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento per l'importo complessivo di €

83.030.000,00 da iscriversi in entrata al titolo 6 (Accensione prestiti), tipologia 300 (Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine), del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, nel rispetto della normativa statale vigente. 2. L'importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento di cui al comma 1 non puo' essere superiore ad €

41.515.000,00 per il 2018 e ad €

41.515.000,00 per il 2019. 3. La Giunta regionale e' autorizzata a contrarre l'indebitamento di cui al comma 1 per una durata non superiore a venti anni e ad un tasso di interesse non superiore a quello applicato per la medesima tipologia di contratti dalla Cassa Depositi e Prestiti. 4. Le entrate derivanti dalle operazioni di indebitamento, di cui ai commi 1, 2 e 3, sono destinate ad un apposito fondo allocato nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) del bilancio regionale per essere destinate alla realizzazione di un programma biennale di investimenti, diretti ed indiretti, da approvarsi, unitamente alle necessarie variazioni contabili, mediante deliberazione della Giunta regionale, con il parere favorevole della commissione consiliare competente. 5. Negli investimenti di cui al comma 4, la Giunta regionale privilegia i contributi agli enti locali ed in ogni caso gli interventi di ripristino ambientale, di messa in sicurezza del territorio, di edilizia generale e di edilizia scolastica, di ambito culturale e turistico, secondo la ripartizione per linea di intervento...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT