LEGGE REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 18 - Riordino delle funzioni amministrative in materia di protezione della fauna e della flora e delle aree naturali protette, di inquinamento delle acque, di qualita' dell'aria e inquinamento atmosferico, di viabilita' stradale e navigabile. Modifiche alla l.r. 88/1998. (16R00248)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 4 marzo 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis);

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello statuto;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali n. 32/2002, n. 67/2003, n. 41/2005, n. 68/2011, n. 65/2014);

Visto il parere favorevole dal Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 17 dicembre 2015;

Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, della prima commissione consiliare espresso nella seduta del 12 gennaio 2016;

Considerato quanto segue: 1. A seguito del riordino delle funzioni provinciali disciplinato dalla legge regionale n. 22/2015, si rende necessario adeguare al nuovo assetto delle competenze, oltre alla normativa di settore, anche la legge regionale n. 88/1998. 2. In particolare occorre: a) sostituire l'art. 17 ed abrogare l'art. 33 della legge regionale n. 88/1998, che disciplinano il riparto di competenze in materia di protezione della fauna e della flora, parchi e aree protette, in attuazione del trasferimento alla regione delle relative funzioni provinciali ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), punto 6-bis), della legge regionale n. 22/2015;

  1. modificare l'art. 20 della legge regionale n. 88/1998 che disciplina il riparto di competenze in materia di inquinamento delle acque, in attuazione del trasferimento alla regione delle relative funzioni provinciali ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), numero 5), della legge...

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