LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2016, n. 25 - Legge di stabilita' 2017. (17R00069)

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 9 gennaio 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate 1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 22.898.421.931,57 euro, suddivisi in ragione di 8.187.003.661,97 euro per l'anno 2017, di 7.574.665.188,05 euro per l'anno 2018 e di 7.136.753.081,55 euro per l'anno 2019, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A di cui al comma 11. 2. Ai sensi di cui all'art. 42, comma 8, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e' applicata la somma di 247.120 euro quale quota del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2016. Tali risorse sono vincolate: a) per 117.120 euro alle finalita' previste dall'art. 10, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella I di cui all'art. 9, comma 4, alla missione n. 13 (Tutela della salute) - programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - titolo n. 1 (Spese correnti) e con riferimento al disposto di cui all'art. 13, comma 3, lettera o);

  1. per 130.000 euro alle finalita' previste dall'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella K di cui all'art. 12, comma 21, alla missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 6 (Ufficio tecnico) - titolo n. 1 (Spese correnti). 3. Ai sensi dell'art. 7, primo comma, n. 2), dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e' autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima complessiva di 68 milioni di euro per l'anno 2017. Le entrate, pari a 68 milioni, sono imputate all'anno 2017. 4. Per le finalita' previste...

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