LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2016, n. 24 - Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019. (17R00071)

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 1 del 9 gennaio 2017 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 4 gennaio 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili 1. La tabella di cui all'allegato A aggiunto alla legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), (riferito agli articoli 4, comma 2, 4-bis, comma 3, e 4-ter, comma 5), e' sostituita dalla seguente: Parte di provvedimento in formato grafico 2. All'allegato A, aggiunto alla legge regionale n. 17/2009 (riferito agli articoli 4, comma 2, 4-bis, comma 3, e 4-ter, comma 5), dopo le parole «nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968.» sono aggiunte le seguenti: «Il corrispettivo di vendita del bene sdemanializzato viene calcolato secondo il seguente criterio: a) superficie fino a 250 metri quadrati: prezzo intero di cui alle Tariffe unitarie;

  1. ulteriore superficie superiore a 250 e fino a 500 metri quadrati: riduzione del 20 per cento;

  2. ulteriore superficie superiore a 500 e fino a 1.000 metri quadrati: riduzione del 40 per cento;

  3. ulteriore superficie superiore a 1.000 metri quadrati: riduzione del 60 per cento.». 3. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalita' turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale n. 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e' inserito il seguente: «1-bis. I proventi e le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 spettano integralmente al Comune a decorrere dall'1° gennaio 2017.». 4. Alla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 5-bis 1. dell'art. 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis 2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a titolo di aiuti di de minimis.»;

  4. dopo il comma 5 dell'art. 9-bis e' aggiunto il seguente: «5-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a titolo di aiuti di de minimis.»;

  5. ...

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