LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 34 - Legge di stabilita' 2016. (16R00080)

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 13 gennaio 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga La seguente legge: Art. 1 Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate 1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 20.061.489.670,83 euro, suddivisi in ragione di 6.805.526.095,59 euro per l'anno 2016, di 6.642.122.057,51 euro per l'anno 2017 e di 6.613.841.517,73 euro per l'anno 2018, avuto riguardo alle variazioni previste dalla Tabella A di cui al comma 9. 2. Ai sensi dell'art. 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia) nell'esercizio 2016 e' autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima di 68 milioni di euro. 3. Per le finalita' di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare nell'anno 2016 uno o piu' contratti di mutuo sino alla concorrenza di complessivi 68 milioni di euro;

le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti con riferimento al «Prospetto concernente il rispetto del limite di indebitamento» del bilancio 2016-2018 allegato al bilancio medesimo, in conformita' alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge. 4. L'Amministrazione regionale e' altresi' autorizzata a stipulare nell'anno 2016 contratti di mutuo sino alla concorrenza dell'importo corrispondente agli impegni assunti a carico dei capitoli di spesa per i quali e' stato autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante contrazione di mutui per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), dell'art. 1, comma 6, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), nonche' dell'art. 1, comma 5, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008), nonche' dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008)...

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