LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 25 - Norme di semplificazione della disciplina regionale in materia di demanio marittimo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 9. (16R00057)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 341 del 29 dicembre 2015) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 9 del 2002 1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale), dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) autorizzazione all'esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa, ferme restando le funzioni di controllo di competenza delle autorita' sanitarie ed in applicazione delle disposizioni comunitarie e statali;». 2. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 9 del 2002, dopo la lettera e-bis) e' aggiunta la seguente: «e-ter) disciplina degli usi del demanio marittimo anche mediante ordinanze di polizia amministrativa, in applicazione delle direttive previste dai commi 2 e 4». 3. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 9 del 2002 e' sostituito dal seguente: «2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente...

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