LEGGE REGIONALE 29 aprile 2016, n. 29 - Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche alla l.r. 60/1996. (16R00312)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 18 del 6 maggio 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) e, in particolare, gli articoli 9 e 16;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 86 (Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 «Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549» in attuazione della l.r. 22/2015) e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 6, comma 2;

Considerato quanto segue: 1. L'articolo 2, comma 2, della l.r. 86/2015 ha inserito la lettera b-bis) nel comma 1 dell'articolo 9, della l.r. 60/1996 al fine di assoggettare all'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi anche la «gestione di rifiuti priva della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione»;

  1. Parallelamente l'articolo 6, comma 2, della l.r. 86/2015 ha modificato l'articolo 16 della l.r. 60/1996 introducendo, tra le fattispecie soggette a sanzione, anche la gestione non autorizzata dei rifiuti;

  2. Gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri hanno formulato rilievi di incostituzionalita' degli articoli della l.r. 86/2015 sopra citati, assumendo che il legislatore regionale, invadendo la competenza legislativa statale, abbia introdotto una fattispecie del tutto nuova e diversa rispetto a quelle previste dalla legge 549/1995, istitutiva del tributo;

  3. Le argomentazioni degli uffici della Presidenza del Consiglio dei...

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