LEGGE REGIONALE 28 giugno 2016, n. 41 - Proroga del subentro della Regione Toscana nelle funzioni di controllo degli impianti termici delle province e della Citta' metropolitana di Firenze. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015. (16R00369)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 29 giugno 2016, n. 25) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Visto l'art. 17, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2015, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali nn. 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);

Visto che il Consiglio delle autonomie locali, considerata l'urgenza di approvazione della presente legge, ha ritenuto di non esprimere il proprio parere;

Visto il parere istituzionale favorevole della prima commissione consiliare espresso nella seduta del 15 giugno 2016;

Considerato quanto segue: 1) la legge regionale n. 22/2015 ha provveduto al riordino delle funzioni esercitate dalle province e dalla Citta' metropolitana di Firenze, prevedendo il subentro della Regione Toscana in tali funzioni a far data dal 1º gennaio 2016;

2) per quanto concerne la funzione di controllo degli impianti termici, la legge regionale n. 22/2015 detta all'art. 10-bis, una disciplina parzialmente derogatoria, per agevolare il subentro della regione nelle quote della societa' eventi il requisito dell'esclusivita' e le maggioranze richiesti dall'art. 10, comma 14, della legge medesima. Si rende tuttavia necessario, in relazione alle modifiche statutarie e organizzative richieste, prorogare il termine ivi previsto di sei mesi per completare il processo di adeguamento, nonche' effettuare modifiche volte a chiarire il contenuto degli adempimenti, a coordinare le disposizioni e a disciplinare la fase transitoria per quanto attiene alla tariffa dei controlli sugli impianti termici e per la messa in rete dei catasti provinciali;

3) poiche' la presente legge e' prevalentemente rivolta a prorogare...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT