LEGGE REGIONALE 27 settembre 2016, n. 34 - Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alle leggi regionali 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici), 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)) e 3 agosto 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica): attuazione del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali)). (16R00517)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 39 del 5 ottobre 2016) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Art. 1 Inserimento del Titolo III-bis alla legge regionale n. 25/2000 1. Dopo il Titolo III della legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici), e' inserito il seguente: «Titolo III-bis (Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale) Art. 15-bis (Sistema di committenza unica regionale). - 1. In conformita' a quanto stabilito dai principi e dalle norme del diritto europeo relativi al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi con le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e con quanto disposto dall'art. 1, commi 455, 456, 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007), la Regione Abruzzo promuove, attraverso la costituzione di una centrale unica di committenza regionale, un sistema regionale di negoziazione per il contenimento e la razionalizzazione della spesa per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte dei soggetti di cui all'art. 15-quater e per l'ottimizzazione delle procedure di scelta degli appaltatori pubblici nei settori delle infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni, della sanita' ed in ogni altra materia di interesse regionale, anche al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e i tentativi di condizionamento della criminalita' mafiosa. 2. L'istituzione della Centrale unica di committenza regionale costituisce attuazione delle disposizioni statali sulla razionalizzazione della spesa e sugli obblighi di aggregazione degli acquisti. «Art. 15-ter (Funzioni della Centrale unica). - 1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 15-bis, la Regione Abruzzo si avvale dell'Agenzia di cui all'art. 7. 2. All'Agenzia, in aggiunta alle funzioni assegnate dalla presente legge, sono attribuite le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e di stazione unica appaltante ai sensi dell'art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie...

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