LEGGE REGIONALE 27 marzo 2018, n. 12 - Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attivita' venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attivita' produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversita', paesaggio, salute e disposizioni istituzionali. (18R00201)

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 20 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 28 marzo 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL VICE PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Norme in materia di cultura e sport 1. Il Comune di San Daniele del Friuli e' autorizzato a utilizzare il contributo decennale costante di 36.000 euro annui e il contributo decennale costante di 89.900 euro annui, assegnati rispettivamente con decreto 7 agosto 2008, n. 2152/Cult e con decreto 9 novembre 2009, n. 4261/Cult al Comune medesimo ai sensi dell' art. 7, comma 70, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), per la realizzazione del quarto lotto dell'intervento di ristrutturazione del Teatro Ciconi, avente a oggetto lavori edili, impiantistici e finiture interne. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di San Daniele del Friuli presenta al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di conferma del contributo corredata della documentazione relativa al nuovo intervento in conformita' a quanto richiesto dall'art. 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). 3. Il Servizio competente in materia di beni culturali provvede a confermare i contributi e a fissare, in coerenza con quanto indicato nel cronoprogramma trasmesso dal Comune di San Daniele del Friuli, i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonche' il nuovo termine di rendicontazione della relativa spesa. 4. Con riferimento al finanziamento concesso all'Autorita' portuale di Trieste in base al «Bando per la valorizzazione dei siti di archeologia industriale nel Friuli-Venezia Giulia», emanato con deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2009, n. 1788, per effetto dell'art. 1, comma 619, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilita' 2015), a seguito del quale parte delle aree del Porto Vecchio di Trieste, fra cui anche quelle comprese nel progetto realizzato con il sostegno del finanziamento suddetto, sono state sdemanializzate e assegnate al patrimonio disponibile del Comune di Trieste, grava sul comune medesimo l'obbligo di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), del bando citato, per la parte concernente la permanenza della disponibilita' dei beni oggetto dei progetti finanziati, nonche' gli obblighi di cui all'art. 28 del bando citato connessi con la gestione dei beni stessi. 5. Il comma 109 dell'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilita' 2017), e' sostituito dal seguente: «109. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 108 e' presentata al servizio competente in materia di impiantistica sportiva corredata di una relazione illustrativa e di un piano finanziario relativo alla gestione dell'impianto di cui al comma 108. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalita' di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.». 6. Al comma 39 dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilita' 2018), le parole «n. 287 del 23 ottobre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «n. 286 e n. 287 del 23 ottobre 2014». 7. In via di interpretazione autentica, tutti i procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione di incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere nei settori della cultura, dei beni culturali, dello sport e della solidarieta', si intendono finalizzati all'attribuzione di vantaggi economici ai sensi dell' art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che, in quanto tali, non assumono in nessun caso la natura di corrispettivo...

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