LEGGE REGIONALE 27 marzo 2015, n. 37 - Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 6/2000, 40/2005, 38/2007, 66/2008, 73/2008, 59/2009, 77/2012, 45/2013, 77/2013, 86/2014, 1/2015. (15R00258)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 30 marzo 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Modifiche all'articolo 18 della l.r. 42/1998 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), e' aggiunto il seguente: "2 bis. Al fine di non pregiudicare la necessaria continuita' del servizio, il gestore uscente, entro i trenta giorni successivi dall'aggiudicazione definitiva, e' tenuto a definire un accordo con il nuovo gestore per la modalita' di quantificazione della quota ricavi da riconoscere a quest'ultimo con riguardo ai titoli di viaggio gia' emessi ed il cui utilizzo si realizza a partire dalla data d'inizio del nuovo affidamento. L'accordo considera il periodo di validita' dei titoli, il ristoro dovuto al gestore uscente per l'attivita' di commercializzazione realizzata, le modalita' di rilievo e contabilizzazione dei ricavi afferenti i suddetti...

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