LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2015, n. 21 - Promozione della cultura e della pratica delle attivita' sportive e ludico-motorie-ricreative e modalita' di affidamento degli impianti sportivi. (15R00213)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 6 marzo 2015) PREAMBOLO IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: SOMMARIO PREAMBOLO Capo I Oggetto e 1 finalita' Art. 1 - Oggetto e finalita' Art. 2 - Obiettivi Art. 3 - Definizioni Capo II Attivita' di promozione della cultura e della pratica delle attivita' sportive e ludico-motorie-ricreative Art. 4 - Piano per lo sport Art. 5 - Osservatorio regionale Art. 6 - Sistema informativo regionale dell'attivita' fisica Art. 7 - Attivita' fisica in ambito scolastico e universitario Art. 8 - Percorsi formativi Art. 9 - Forze armate e Corpo nazionale dei vigili del fuoco Art. 10 - Attivita' fisica in ambito socio-sanitario Capo III Esercizio di impianti sportivi Art. 11 - Esercizio di impianti sportivi Art. 12 - Regolamento regionale Art. 13 - Funzioni amministrative di controllo e vigilanza Capo IV Modalita' di affidamento di impianti sportivi da parte di enti locali Art. 14 - Soggetti affidatari Art. 15 - Regolamento attuativo locale Art. 16 - Convenzioni Art. 17 - Utilizzazione di impianti sportivi scolastici e universitari Capo V Disposizioni finali Art. 18 - Clausola valutativa Art. 19 - Norma finanziar a Art. 20 - Abrogazioni Art. 21 - Norma finale PREAMBOLO IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l' art. 117, comma terzo, della Costituzione ;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere c), e), i-bis) e q), dello statuto;

considerato quanto segue: 1. La Regione Toscana, in considerazione del fondamentale ruolo rivestito dall'attivita' sportiva e ludico-motorio-ricreativa per la promozione della salute dell'intera societa' toscana, ritiene necessario rinnovare e armonizza re in un'unica normativa le disposizioni relative all'attivita' sportiva e ludico-motorio-ricreativa, nonche' quelle concernenti le modalita' di affidamento degli impianti sportivi degli enti locali;

  1. Si ritiene opportuno fornire una definizione di attivita' sportiva e ludico-motorio-ricreativa, intendendo per essa il complesso di attivita' finalizzate, oltre che al raggiungimento di un risultato sportivo, alla crescita del benessere psico-fisico e della socialita' dell'individuo, valorizzandone in particolare gli aspetti sociali, salutistici ed etici;

  2. La Regione Toscana, in considerazione della capillarita' sul territorio toscano della presenza di impiantistica sportiva di proprieta' degli enti locali, ritiene importante valorizzare il suo utilizzo in favore di tutta la...

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