LEGGE REGIONALE 26 settembre 2014, n. 51 - Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale. (14R00418)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 45 del 30 settembre 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis) IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma settimo, e l'art. 122, comma primo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera f), l'art. 6, comma 1, e l'art. 31 comma 1, dello Statuto;

Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione);

Visto il parere negativo della Commissione regionale per le pari opportunita' espresso nella seduta del 29 luglio 2014;

Considerato quanto segue: 1. Con la presente legge, ai sensi dell'art. 122, comma primo, della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, e in attuazione degli articoli 6 e 31 dello Statuto, la Regione Toscana esercita la propria potesta' legislativa in materia elettorale disciplinando il sistema di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale;

  1. In seguito all'entrata in vigore della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni) la Regione Toscana e' stata la prima regione italiana a statuto ordinario a dotarsi, gia' nel 2004, di una autonoma legislazione organica in materia elettorale: prima disciplinando il sistema di elezione con la legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) e, conseguentemente, normando le modalita' per la selezione delle candidate e dei candidati alle cariche elettive con la legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale) ed il procedimento elettorale con la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale»);

  2. La disciplina elettorale contenuta nella sopracitata legge regionale n. 25/2004, nonostante abbia garantito la realizzazione di importanti principi quali la governabilita', la garanzia di un'adeguata...

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