LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2015, n. 4 - Sostituzione dell'art.14 della legge regionale 8 gennaio 2015, n.1 (Proroga termini e altre disposizioni urgenti). (15R00248)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 25 speciale dell'11 marzo 2015) Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 19/4 del 10 febbraio 2015;

Promulga e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Art. 1 Sostituzione dell'art. 14 della Legge Regionale n. 1/2015 1. L'art. 14 della legge regionale 8 gennaio 2015, n. 1 (Proroga termini e altre disposizioni urgenti) e' sostituito dal seguente: «Art. 14. (Modifiche alla legge regionale n. 45/2001 e disposizioni applicative). - 1. L'art. 3 della legge regionale 24 agosto 2001, n. 45 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), e' sostituito dal seguente: «Art. 3. (Composizione). - 1. Il Comitato regionale per le comunicazioni e' composto dal Presidente e da altri due componenti, scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedono comprovate competenze ed esperienza nel settore delle comunicazioni nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici. 2. Il Presidente del Comitato e' nominato dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale. 3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato ad un nome. In caso di parita' e' eletto il piu' anziano di eta'.». 2. L'art. 4 della legge regionale n. 45/2001 e' sostituito dal seguente: «Art. 4. (Durata). - 1. I componenti del Co.Re.Com. durano in carica per cinque anni indipendentemente dalla durata della Legislatura ed esercitano le funzioni fino all'insediamento del Comitato subentrante. 2. Il quinquennio decorre dalla data di insediamento a cui procede il Presidente del Consiglio regionale entro quindici giorni dalla completa costituzione del Comitato. 3. I componenti che hanno ricoperto la carica per due mandati, consecutivi o non consecutivi, non sono rieleggibili. 4. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato gli Organi competenti entro sessanta giorni lo sostituiscono;

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