LEGGE REGIONALE 25 giugno 2018, n. 8 - Ulteriori modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonche' delle problematiche e delle patologie correlate). (18R00287)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 188 del 25 giugno 2018 - Parte Prim

  1. L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 5 del 2013 1. Nel comma 2-bis dell'art. 6 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonche' delle problematiche e delle patologie correlate) le parole «Sono vietati l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della presente legge, nonche' la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)» sono sostituite dalle parole: «Sono vietati l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della presente legge, i punti di raccolta delle scommesse (c.d. corner) di cui all'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), nonche' la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931.». 2. Dopo il comma 2-quater dell'art. 6 della legge regionale n. 5 del 2013 e' aggiunto il seguente: «2-quinquies. In considerazione del particolare valore turistico, sportivo, culturale e ricreativo degli ippodromi, le disposizioni di cui al comma 2-bis non si applicano agli sportelli e ai picchetti degli allibratori all'interno degli ippodromi, limitatamente alle scommesse relative alle corse dei cavalli nelle giornate in cui si svolge il programma di corse dell'ippodromo.». 3. Dopo il comma 2-quinquies dell'art. 6 della legge regionale n. 5 del 2013 sono aggiunti i seguenti: «2-sexies. E' vietata la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931, in immobili concessi da enti pubblici a terzi in locazione, in comodato, in uso, o a qualunque diverso titolo, anche...

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