LEGGE REGIONALE 24 luglio 2018, n. 40 - Disposizioni in materia di procedura di nomina delle figure apicali delle aziende sanitarie, in materia di programmazione di area vasta ed in materia di organismi sanitari regionali. Modifiche alla l.r. 40/2005. (18R00405)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 1° agosto 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). Considerato quanto segue: 1. Il decreto legislativo n. 171/2016 riforma profondamente le procedure di nomina delle figure apicali delle aziende sanitarie, direttore generale, direttore sanitario, amministrativo e dei servizi sociali, limitandone la caratterizzazione fiduciaria originariamente prevista dal decreto legislativo n. 502/1992, con l'introduzione di meccanismi selettivi di tipo concorsuale;

  1. E' necessario, pertanto, modificare le norme del capo II del titolo IV della legge regionale n. 40/2005, che disciplinano la nomina e la revoca dei direttori generali, nonche' quelle sui requisiti e gli elenchi dei direttori sanitari, amministrativi e dei servizi sociali;

  2. E' necessario procedere alla revisione delle disposizioni inerenti alla programmazione di area vasta al fine di provvedere ad una ulteriore valorizzazione della stessa, anche attraverso una sempre maggiore sinergia con la programmazione strategica di livello regionale;

  3. E' ritenuto pertanto opportuno superare la figura del direttore per la programmazione di area vasta, rafforzando la valenza regionale di tale programmazione e demandando lo svolgimento delle relative attivita' al direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute;

  4. L'intervento di cui alla...

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