LEGGE REGIONALE 24 aprile 2015, n. 10 - Contributi a favore delle persone disabili per l'installazione di ascensori. (15R00323)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 29 aprile 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Contributi a favore delle persone disabili per l'installazione di ascensori 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un contributo straordinario in conto capitale nella misura massima di 100.000 euro per far fronte alle spese necessarie all'installazione di ascensori in ambito di interventi edilizi avviati e non ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge su strutture private, poste sul territorio regionale, di proprieta' o gestite da Associazioni di volontariato onlus aventi finalita' sociale di assistenza psicologica ed educativa extra-domiciliare a soggetti in condizioni di disabilita'. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' cumulabile con altre contribuzioni o incentivi o detrazioni fiscali aventi la stessa finalita' per la parte di spesa rimasta effettivamente a carico ed e' concesso con procedimento a sportello previsto dall'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 3. La domanda e' presentata dal legale rappresentante della onlus al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture, mobilita', pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata della documentazione attestante il possesso delle condizioni indicate al comma 1. 4. Il Servizio edilizia, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, avvia il procedimento di concessione, determinazione ed erogazione del contributo di cui al comma 1 con le modalita' e le tempistiche previste, ove compatibili, dagli articoli 8, 9, 10 e 11 del regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione n. 217, del 30 luglio 2009, previsto dall'articolo 10, comma 39, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009). 5. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un contributo straordinario in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per far fronte alle spese necessarie per l'installazione di un ascensore in condominio privato ai titolari delle domande presentate a fronte del bando emanato nel 2006 ai sensi dell'articolo 5, commi da 16 a 21, della legge...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT