LEGGE REGIONALE 20 marzo 2018, n. 11 - Disposizioni in materia di gestione attiva del bosco e di prevenzione degli incendi boschivi. Modifiche alla l.r. 39/2000. (18R00229)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 11 del 26 marzo 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma quarto, della costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere l) e n), dello statuto;

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 23 gennaio 2018;

Considerato quanto segue: 1. Al fine di garantire una piu' efficace ed efficiente realizzazione degli interventi pubblici forestali sono previste alcune disposizioni per la redazione dei piani annuali degli interventi proposti dagli enti competenti e viene disciplinata una puntuale procedura per il controllo regionale, anche "in itinere", dell'attuazione degli stessi;

  1. E' necessario un particolare impegno per favorire la gestione attiva delle risorse e dei paesaggi forestali, valorizzandone le vocazioni locali e il ruolo multifunzionale del bosco stesso. A tal fine la Regione intende promuovere le comunita' del bosco intese come l'insieme dei soggetti pubblici e privati che, in accordo, provvedono alla gestione attiva di aree boschive;

  2. E' necessario affrontare i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, dalla propagazione degli incendi boschivi e dall'abbandono e degrado delle terre anche con nuovi strumenti. A tal fine la Regione prevede che in alcune aree saranno approvati specifici piani di prevenzione antincendi boschivi (AIB) per realizzare interventi colturali straordinari finalizzati a migliorare gli assetti vegetazionali e opere e impianti destinati alla prevenzione ed estinzione degli incendi;

  3. La revisione del sistema di controllo dell'attuazione dei piani degli interventi pubblici forestali, che coinvolge anche il ruolo di ente Terre regionali toscane, rende opportuno, nella fase di prima attuazione del nuovo assetto, prevedere un limitato periodo di continuita' nella direzione aziendale dell'Ente. Approva la presente legge: Art. 1 Interventi pubblici forestali Modifiche all'art. 10 della l.r. 39/2000 1. Il comma 3-bis dell'art. 10 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), e' sostituito dal seguente: «3-bis. I soggetti di cui al comma 3, entro il 31 dicembre di ogni anno, presentano alla Giunta regionale la proposta di piano...

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