LEGGE REGIONALE 20 marzo 2015, n. 32 - Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio'). (15R00253)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 30 marzo 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: SOMMARIO PREAMBOLO Art. 1 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 3/1994 Art. 2 - Entrata in vigore PREAMBOLO IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, lettera l), dello Statuto;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88 (Modifi che alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 «Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio». Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia);

Considerato quanto segue: 1. L'articolo 11 della legge regionale n. 3/1994, come recentemente modificato dalla legge regionale n. 88/2014, prevede che l'esercizio venatorio si svolga in nove ambiti territoriali di caccia (ATC) corrispondenti ai confini provinciali, salvo che per le Province di Firenze e Prato costituenti un unico ATC. Il medesimo articolo 11, come novellato dalla sopracitata legge regionale n. 88/2014, prevede inoltre la possibilita' di istituire dei sottoambiti al fine di garantire una zonizzazione il piu' possibile omogenea e rispondente alle peculiarita' ambientali, naturalistiche e faunistiche dei diversi contesti territoriali;

  1. Tali disposizioni appalesano una possibile violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione in quanto, prevedendo ambiti di natura non necessariamente sub-provinciale e rendendo facoltativa l'istituzione dei citati sottoambiti per l'esercizio dell'attivita' venatoria, potrebbero porsi in contrasto con gli standard di tutela...

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