LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2018, n. 21 - Disposizioni in materia di personale e organizzazione. Modifiche alla Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna). (19R00030)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 404 del 20 dicembre 2018) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 43 del 2001 1. L'art. 3 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Struttura organizzativa). - 1. La struttura organizzativa della regione e' articolata, nei limiti della dotazione organica dirigenziale e non dirigenziale vigente, in: a) direzioni generali e agenzie regionali;

  1. altre strutture e posizioni di livello dirigenziale e di livello non dirigenziale. 2. La giunta e l'ufficio di presidenza dell'assemblea legislativa, per i rispettivi ambiti di competenza, nei limiti di cui al comma 1, determinano: a) gli indirizzi in materia di organizzazione e gestione del personale;

  2. l'istituzione delle direzioni generali, la loro denominazione e la loro competenza;

  3. l'istituzione delle agenzie senza personalita' giuridica e le ulteriori funzioni relative alle agenzie individuate nell'art. 43 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni...

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