LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2016, n. 86 - Testo unico del sistema turistico regionale. (17R00033)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 57 del 28 dicembre 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere l), m), n), o) e z), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 15 novembre 2016;

Visto il parere istituzionale favorevole espresso dalla Prima Commissione nella seduta del 16 novembre 2016;

Considerato che: 1. A seguito delle numerose e rilevanti modifiche di cui e' stata oggetto la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), e' sorta l'esigenza di approvare un nuovo testo unico in materia di turismo, sia al fine di introdurre le molteplici novita' di carattere normativo ed economico intervenute negli ultimi anni nella disciplina del sistema organizzativo del turismo, delle strutture turistiche ricettive nonche' delle imprese e professioni turistiche, sia allo scopo di realizzare una maggiore organicita' della disciplina;

  1. Al fine di definire compiutamente il sistema di governance della promozione turistica, in merito all'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale, si prevede che tali funzioni siano esercitate dai comuni in forma associata, all'interno di ambiti territoriali che saranno definiti con legge regionale;

    oltre a tale modello, viene prevista anche la possibilita' dell'associazione dei comuni per tipologia di prodotto omogeneo da realizzarsi sulla base di determinate condizioni;

  2. Al fine di ampliare la gamma dei servizi offerti dagli alberghi viene prevista sia la possibilita' di esercitare anche al pubblico le attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, di vendita al dettaglio e di centro benessere, nell'osservanza delle rispettive normative di settore, sia la possibilita' di vendere direttamente al cliente un servizio turistico non accessorio all'alloggio e al trasporto;

  3. Al fine di...

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