LEGGE REGIONALE 2 agosto 2017, n. 43 - Abrogazione della legge regionale 14 aprile 2003, n. 21 (Norme in materia di valutazione di insindacabilita' dei consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 122, comma 4, della Costituzione). (17R00417)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 9 agosto 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 122 comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 9 dello Statuto;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale pari opportunita' della Toscana nella seduta del 24 luglio 2017;

Considerato quanto segue: 1. In attuazione dell'art. 122, comma quarto, della Costituzione alcune regioni hanno approvato leggi volte a disciplinare le procedure con cui i consigli regionali valutano la sussistenza dell'insindacabilita' dei rispettivi consiglieri;

  1. Nell'ordinamento toscano tale disciplina e' contenuta nella legge regionale 14 aprile 2003, n. 21 (Norme in materia di valutazione di insindacabilita' dei consiglieri regionali, ai sensi dell'art. 122, comma 4, della Costituzione ) al cui art. 2 sono riportati i principi su cui valutare l'insindacabilita', mentre nell'art. 3 viene individuata la procedura cui attenersi: a) il consigliere regionale chiamato a rispondere davanti all'autorita' giudiziaria per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni ne da' immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale (comma 1);

    1. il Consiglio regionale procede alla valutazione di insindacabilita' entro il termine perentorio di trenta giorni, previa istruttoria della Giunta per le elezioni (comma 2);

    2. qualora il Consiglio regionale deliberi con provvedimento motivato la insindacabilita' del consigliere, il Presidente del Consiglio regionale trasmette immediatamente la deliberazione all'autorita' giudiziaria titolare del procedimento giudiziario, per il seguito di competenza (comma 3). 3. In merito alla portata giuridica di tali procedure la Corte costituzionale ha specificato che, per le deliberazioni consiliari di valutazione di insindacabilita'...

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