LEGGE REGIONALE 2 agosto 2017, n. 42 - Disposizioni per la successione della Regione Toscana nei beni e nei rapporti della Provincia di Lucca conseguenti al riordino delle funzioni provinciali, e per la conclusione del processo di riordino. Modifiche alla l.r. 22/2015. (17R00416)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 9 agosto 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge: (Omissis). Il Consiglio regionale Visto il titolo V, articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Vista la legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Citta' metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011);

Vista la legge regionale 6 ottobre 2016, n. 70 (Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali 68/2011, 22/2015, 70/2015, 9/2016);

Vista la legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 (Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015);

Preso atto che il Consiglio delle autonomie locali non ha espresso il parere obbligatorio;

Considerato quanto segue: 1. Il processo di riordino delle funzioni delle province e della Citta' metropolitana di Firenze si conclude, secondo quanto previsto dalla 1.r. 22/2015, con il trasferimento di beni e di rapporti in corso, mediante gli accordi organizzativi previsti dall'articolo 10, comma 13, della l.r. 22/2015, ovvero, in mancanza, della disciplina prevista dal comma 16 ter dell'articolo medesimo. Gli accordi sono stati recepiti, per la parte relativa ai beni immobili e ai rapporti onerosi, con 1.r. 16/2017, relativamente alla Citta' metropolitana di Firenze e alle Province di Arezzo, Grosseto, Livorno, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, residuando quindi da disciplinare la successione nei beni e nei rapporti della Provincia di Lucca;

  1. Per la Provincia di Lucca, la...

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