LEGGE REGIONALE 18 maggio 2018, n. 24 - Disposizioni in materia di sistema organizzativo del turismo, strutture ricettive, locazioni e professioni turistiche. Modifiche alla l.r. 86/2016. (18R00286)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 25 maggio 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere m), n), o) e z), dello Statuto;

Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);

Visti i pareri favorevoli del Consiglio delle Autonomie locali, espressi nelle sedute del 20 marzo e del 16 aprile 2018;

Visto il parere istituzionale, favorevole con osservazioni, espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 20 marzo 2018, relativo alle modifiche alla l.r. 86/2016;

Visto il parere istituzionale favorevole, espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 12 aprile 2018, relativo alla definizione degli ambiti territoriali per l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovracomunale;

Considerato che: 1. E' necessario, a seguito del ricorso promosso in data 27 febbraio 2017 dal Presidente del Consiglio dei ministri davanti alla Corte costituzionale per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 70, 122 e 123 della l.r. 86/2016, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), dell'art. 117, terzo e quarto comma, e degli articoli 3 e 97 della Costituzione, procedere alla revisione delle disposizioni in materia di «Locazioni turistiche», «Definizione dell'attivita' di guida ambientale» e di «Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attivita'» di guida ambientale, al fine dell'adeguamento delle medesime ai rilievi sollevati nell'atto di impugnazione. A tal fine e' stato riformulato l'art. 70 (Locazioni turistiche) della l.r. 86/2016, il cui contenuto e' stato ritenuto invasivo della competenza legislativa statale in materia di diritto civile. Anche gli articoli 122 e 123 della l.r. 86/2016 in materia di guida ambientale, pure oggetto del ricorso promosso davanti alla Corte costituzionale, sono stati riformulati, nel rispetto delle attribuzioni statali in materia di professioni, mantenendo la medesima disciplina per l'accesso e l'esercizio dell'attivita', ma qualificando la stessa come normativa transitoria e cedevole rispetto ad eventuali successivi provvedimenti statali che dovessero intervenire a regolamentare la professione;

  1. E' necessario, nel rispetto delle attribuzioni statali in materia di professioni...

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