LEGGE REGIONALE 17 novembre 2016, n. 23 - Disciplina delle attivita' estrattive: disposizioni in materia di cave. (16R00572)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 46-S1 del 21 novembre 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto 1. La Regione, in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti dal diritto dell'Unione europea e dell'art. 117 della Costituzione e nel rispetto della normativa statale, disciplina la pianificazione e l'esercizio delle attivita' di coltivazione delle cave, nonche' la tutela e la salvaguardia dei giacimenti attraverso modalita' di coltivazione ambientalmente compatibili e l'utilizzo integrale e adeguato delle risorse delle cave in funzione delle loro caratteristiche, in un contesto di tutela delle risorse naturali. 2. La presente legge disciplina le attivita' che comportano modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, dirette all'estrazione, a fini di trasformazione, selezione o comunque utilizzazione e commercializzazione, dei materiali appartenenti alla seconda categoria dell'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno). 3. Nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale e lacuale e' vietata l'estrazione di materiali litoidi, che non e' comunque normata dalla presente legge. 4. Il divieto di cui al comma 3 non si applica alle estrazioni che derivano da interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque ed alla rinaturazione dei corsi...

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