LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2015, n. 31 - Adeguamento della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e successive modificazioni alle disposizioni in materia di controlli interni recate dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) e ulteriori disposizioni in materia di enti locali. (16R00032)

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 5/I-II del 22 dicembre 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Adeguamento alle disposizioni in materia di controlli interni recate dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 e successive modificazioni 1. Nella legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 dell'art. 56 e' sostituito dal seguente: «1. Su ogni proposta di deliberazione del consiglio o della giunta che non sia mero atto di indirizzo sono acquisiti il parere sulla regolarita' tecnica del responsabile della struttura competente e, qualora la deliberazione comporti riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il parere sulla regolarita' contabile del responsabile del servizio finanziario. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Il consiglio o la giunta che non intendano conformarsi ai pareri stessi devono darne adeguata motivazione nella deliberazione.»;

  1. dopo il comma 2 dell'art. 56 e' inserito il seguente: «2-bis. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.»;

  2. dopo l'art. 56 sono inseriti i seguenti: «Art. 56-bis (Controlli interni). - 1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarita' amministrativa e contabile, la legittimita', la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa. 2. Oltre al controllo di regolarita' amministrativa e contabile, gli enti locali organizzano un sistema di controlli interni diretto a: a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonche' tra risorse impiegate e risultati;

  3. valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

  4. garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione...

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