LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2014, n. 76 - Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 - (Trasformazione della societa' 'Agenzia regione recupero risorse s.p.a.' nella societa' 'Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.' a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ). Attribuzione di funzioni all'Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. (15R00004)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 62 del 19 dicembre 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Preambolo IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della societa' «Agenzia regione recupero risorse s.p.a.» nella societa' «Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.» a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25);

Considerato quanto segue: 1. La legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale n. 25/1998 e alla legge regionale n. 10/2010), riattribuisce al livello regionale la competenza al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione, l'esercizio e la chiusura degli impianti di gestione dei rifiuti e lo svolgimento delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti stessi, anche pericolosi, rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209, 211 e 213 del decreto legislativo n. 152/2006, nonche', ove applicabili, ai sensi delle disposizioni di cui alla parte seconda, titolo III-bis del medesimo decreto legislativo;

  1. La decorrenza del trasferimento della titolarita' delle funzioni avverra', ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 61/2014, dalla data di trasferimento del personale e delle relative risorse finanziarie, effettuato ai sensi dell'art. 1, commi 92, 94 e 96, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

  2. Nel frattempo, sempre ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 61/2014, il trasferimento della titolarita' delle funzioni, comprese quelle dei relativi procedimenti di valutazione di impatto ambientale, decorre dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 61/2014 stessa e cioe' dal 20 novembre 2014, per il rilascio delle autorizzazioni e l'approvazione dei progetti relativi a: a) le discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi, come definite dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ad eccezione delle...

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