LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2017, n. 57 - Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016. (17R00498)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 43 del 18 ottobre 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello statuto;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della regione);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilita' per l'anno 2016);

Vista la legge regionale 5 agosto 2016, n. 55 (Riapertura termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni sui beni demaniali e patrimoniali indisponibili dello Stato. Modifiche alla legge regionale n. 81/2015);

Vista la legge regionale 4 ottobre 2016, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali nn. 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015, 81/2015);

Vista la legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 88 (Legge di stabilita' per l'anno 2017) e, in particolare, l'art. 33;

Considerato quanto segue: 1. nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento tributario posti dalla legislazione statale, sono dettate disposizioni in materia di canoni per il rilascio delle concessioni di derivazione delle acque o per l'utilizzo del demanio idrico;

  1. si rende necessario disciplinare le penalita' per tardivo ed erroneo pagamento, il recupero dei canoni, il recupero delle spese e l'estinzione di crediti di modesto ammontare;

  2. al fine di prevedere termini piu' ampi per...

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