LEGGE REGIONALE 13 aprile 2016, n. 11 - Modifiche alle leggi regionali 25/2011, 5/2015, 38/1996 e 9/2011. (16R00255)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Speciale - n. 59 del 14 aprile 2016) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Art. 1 Modifiche alla legge regionale n. 25/2011 1. All'art. 12 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche), sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis, il costo unitario per l'uso idroelettrico, di cui alla lettera c), del comma 5, dell'art. 93, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)), e' stabilito per le utenze con potenza nominale superiore a 220 Kw, per ogni Kw di potenza efficiente, in euro 35,00, oltre ai relativi aggiornamenti al tasso di inflazione programmata.»;

  1. il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Per la definizione di potenza efficiente si rinvia alla definizione ufficiale utilizzata per la potenza efficiente netta dall'Autorita' per l'Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI).»;

  2. il comma 1-ter e' sostituito dal seguente: «1-ter. In ossequio all'art. 93, comma 2, della legge regionale n. 7/2003 entro il 28 febbraio di ciascun anno e' versato, anticipatamente e a titolo di acconto, il canone annuo calcolato applicando il valore riportato al comma 1 per ogni Kw di potenza nominale. L'utente e' tenuto, altresi', a comunicare al competente Servizio Regionale, contestualmente al Gestore della rete di trasmissione ovvero al GSE e secondo i tempi previsti dagli stessi, la potenza efficiente dell'anno precedente debitamente certificata da organismo terzo che attesti le modalita' di misurazione e la potenza efficiente misurata;

    con provvedimento della Giunta regionale su proposta del Dipartimento competente e' approvato apposito elenco di organismi terzi abilitati a rilasciare la certificazione, a seguito della quale il medesimo Servizio Regionale provvede a quantificare l'importo complessivo a conguaglio, secondo le modalita' di cui al comma 1, che deve essere versato entro 60 giorni dalla relativa...

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