LEGGE REGIONALE 13 aprile 2015, n. 6 - Autorecupero degli alloggi carenti di manutenzione da parte degli assegnatari. Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale). (15R00285)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 16 aprile 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1 (Inserimento dell'articolo 22 bis nella legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3) 1. Dopo l'articolo 22 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), e' inserito il seguente: «Art. 22-bis. (Autorecupero degli alloggi carenti di manutenzione). 1. Gli interventi di autorecupero degli alloggi da parte degli assegnatari sono finalizzati ad incentivare la partecipazione diretta degli inquilini alla gestione e al mantenimento in efficienza del patrimonio di edilizia sociale, nonche' al miglioramento della qualita' dell'abitare. 2. Gli enti proprietari o gestori predispongono l'elenco degli alloggi non assegnabili per carenza di manutenzione, individuano per ciascun alloggio gli interventi indispensabili per renderlo prontamente disponibile per l'assegnazione, stimano i relativi costi e i tempi di esecuzione delle opere. 3. Gli alloggi di cui al comma 2 sono assegnati ai soggetti utilmente collocati in graduatoria a condizione che l'assegnatario, in accordo con l'ente proprietario o gestore, si impegni a realizzare in autorecupero gli interventi di cui al comma 6 indispensabili per rendere l'alloggio prontamente disponibile per l'assegnazione. 4. Gli alloggi individuati ai sensi del comma 2 sono proposti per l'assegnazione ad uno dei soggetti utilmente collocati in graduatoria per essere oggetto di autorecupero. Decorsi quaranta giorni senza che sia stato individuato l'assegnatario, i lavori sono realizzati dall'ente proprietario o gestore nell'ambito dei programmi di manutenzione del patrimonio edilizio. 5. Gli interventi di auto recupero di cui al comma 6 possono riguardare anche gli alloggi regolarmente occupati ed essere realizzati dagli assegnatari medesimi. Gli enti proprietari o gestori individuano per ciascun alloggio gli interventi indispensabili, stimano i relativi costi e i tempi di esecuzione delle opere. 6. Gli interventi realizzabili tramite l'autorecupero sono quelli di manutenzione ordinaria definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo...

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