LEGGE REGIONALE 12 gennaio 2016, n. 2 - Modifiche alla L.R. 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari), modifica all'art. 99 della L.R. 8 marzo 2005, n. 24 (Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie) come modificato dalla L.R. 16 ottobre 2015, n. 31 e modifica all'art. 5 della L.R. 5 novembre 2015, n. 37 (Definizione delle procedure di assegnazione e vendita dei terreni agricoli in territorio del Fucino, provenienti dalla riforma fondiaria). (16R00174)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Speciale - n. 10 del 22 gennaio 2016) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 51/11 del 16 dicembre 2015;

Promulga: Art. 1 Modifiche all'articolo 37-bis della legge regionale n. 40/2010 1. Al comma 1 dell'art. 37-bis del Capo IV della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari), dopo le parole «sul proprio sito internet istituzionale», sono inserite le seguenti: «, secondo...

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