LEGGE REGIONALE 11 novembre 2016, n. 77 - Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico. (16R00571)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 50 dell'11 novembre 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilita' per l'anno 2016);

Vista la legge regionale 5 agosto 2016, n 55 (Riapertura termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni sui beni demaniali e patrimoniali indisponibili dello Stato. Modifiche alla legge regionale n. 81/2015);

Considerato quanto segue: 1. Con il passaggio della competenza della gestione amministrativa delle aree del demanio idrico dalle province alla Regione sono state rinvenute diverse situazioni di occupazioni senza titolo concessorio, o con titolo concessorio scaduto, che si rende necessario disciplinare. Era prassi in uso delle province richiedere il canone in mancanza di titolo concessorio. Alla luce della nuova disciplina, nelle more delle modifiche del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60 (Regolamento in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 «Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri» recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni), si sospende l'applicazione dell'art. 41 dello stesso d.p.g.r. n. 60/R/2016 in quanto la fattispecie viene ridisciplinata nella presente legge;

  1. La presente legge disciplina il caso di soggetti che stanno occupando senza titolo aree del demanio idrico, che non hanno avuto il rilascio del titolo per inerzia della pubblica amministrazione (intendenza di finanza, province) pur avendo, in alcuni casi, fatto specifica istanza alla provincia e, in altri casi, sempre pagato un'indennita'. In mancanza di disciplina, rischiano di essere considerati abusivi e soggetti all'applicazione delle sanzioni, pur avendo fatto domanda o pagato regolarmente il canone negli anni passati;

  2. Dall'esame della giurisprudenza si e' rilevato che l'indennizzo per occupazione senza titolo puo' corrispondere a quanto dovuto per occupazioni legittime a titolo di canone essendo legittima una quantificazione delle somme dovute con riferimento all'utilizzazione del bene secondo valori di mercato;

    non essendo possibile ricorrere a stima, caso per caso, per la mole delle posizioni da regolare, si e' ritenuto di riferirsi ai valori fissati per i canoni, aumentati percentualmente;

  3. Data la mancanza di dati pervenuti dalle province o la presenza di dati aggregati che, visti i tempi stretti, non e' possibile per gli uffici elaborare, e' stato valutato di parametrare l'indennizzo, a titolo di acconto, per l'occupazione di fatto per l'anno 2016 e per gli anni antecedenti, per coloro che non hanno regolarmente pagato, al canone minimo stabilito per i diversi usi, calcolato sulla base dei parametri definiti nella deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 2016, n. 813 (Delibera di determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico), ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 80/2015. Sulla medesima base imponibile...

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