LEGGE REGIONALE 10 novembre 2014, n. 10 - Modifiche alle leggi regionali relative al governo del territorio, alle aree naturali protette regionali ed alle funzioni amministrative in materia di paesaggio. (15R00113)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 90 dell'11 novembre 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 "Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale" e successive modifiche 1. All'alinea del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 21/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole: "agli interventi di ampliamento, di ristrutturazione" sono aggiunte le seguenti: ", di nuova costruzione";

  1. dopo le parole: "di sostituzione edilizia" sono inserite le seguenti: "con demolizione e ricostruzione";

  2. dopo le parole: "di cui agli articoli 3, 3-bis, 3-ter," sono inserite le seguenti: "3-quater,";

  3. le parole: "28 agosto 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013". 2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 21/2009 e' sostituita dalla seguente: "b) siano edifici ultimati per i quali il titolo edilizio in sanatoria sia stato rilasciato e allegato alla presentazione del progetto;". 3. Alle lettere a), b), c), d), e), f), e g), del comma 2, dell'art. 2, della l.r. 21/2009 le parole: "su edifici situati" sono soppresse. 4. Alla lettera d) del comma 2 dell'art. 2 della l.r. 21/2009 dopo le parole: "demanio marittimo" sono aggiunte le seguenti: "nonche' nelle fasce di rispetto delle acque interne". 5. Alla lettera e) del comma 2 dell'art. 2 della l.r. 21/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: "nei comprensori di bonifica" sono sostituite dalle seguenti: "nelle aree a rischio idrogeologico";

  4. le parole: "garantita da sistemi di idrovore" sono sostituite dalle seguenti: "attestata dall'ente competente nel parere di cui all'art. 6, comma 1, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 3-ter, comma 1-ter, e 4, comma 2-bis". 6. Alla lettera g) del comma 2 dell'art. 2 della l.r. 21/2009 dopo le parole: "e tecnologiche" sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dagli articoli 3-ter, comma 1-ter, e 4, comma 2-bis". 7. Il comma 5 dell'art. 2 della l.r. 21/2009 e' sostituito dal seguente: "5. Al fine di attuare la presente legge la consistenza edilizia degli edifici esistenti in termini di superficie o di volume e' costituita dai parametri edilizi posti a base del titolo abilitativo;

    i medesimi parametri devono essere utilizzati per il calcolo della premialita' consentita negli articoli 3, 3 bis, 3-ter e 4, mentre il titolo abilitativo di cui all'art. 6 viene rilasciato in base ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici vigenti. Per convertire il volume in superfice o viceversa si applica la formula superficie=volume/3,2 ovvero volume=superficie x 3,2. Le denunce di inizio attivita' (DIA) e le domande di permesso di costruire possono essere presentate in termini di superficie o volume. Integrano il fascicolo del progetto il rilievo dello stato di fatto e copia dell'originaria documentazione catastale.". 8. Dopo il comma 5 dell'art. 2 della l.r. 21/2009 e' aggiunto il seguente: "5-bis. Sono consentiti gli interventi previsti dagli articoli 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 4 e 5, nei casi in cui le norme dei piani territoriali paesistici (PTP) rimandino alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, purche' non attengano alle zone definite dagli strumenti stessi come zone E ai sensi del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, fatte salve le ulteriori limitazioni o prescrizioni contenute nelle norme dei PT P in coerenza con il PTPR.". 9. All'alinea del comma 1 dell'art. 3 della l.r. 21/2009 la parola:"ed" e' sostituita dalle seguenti: "e dei regolamenti". 10. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della l. r. 21/2009 dopo le parole: "per le attivita' produttive e artigianali" sono aggiunte le seguenti: "e ricettivo alberghiere". 11. All'alinea del comma 2 dell'art. 3 della l.r. 21/2009 la parola: "ed" e' sostituita dalle seguenti: "e dei regolamenti". 12. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della l.r. 21/2009 e' inserito il seguente: "2-bis. In deroga allo strumento urbanistico e', altresi', consentito l'ampliamento della struttura alberghiera mediante acquisizione di edifici, o parti di essi, adiacenti alla struttura, attraverso cambio di destinazione d'uso, fino al raggiungimento dei limiti di cui al comma 1. Tali interventi sono concessi purche' siano rispettati i seguenti criteri ed indirizzi: a) favorire la qualita' architettonica nella progettazione degli interventi e delle aree circostanti interessate;

  5. favorire l'uso di tecnologie costruttive sostenibili e con alti rendimenti energetici;

  6. favorire l'utilizzo di sistemi per il contenimento del consumo di energia e per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

  7. favorire l'utilizzo di sistemi per il contenimento del consumo idrico del ciclo produttivo e per il recupero della acque piovane.". 13. Al comma 5 dell'art. 3 della l.r. 21/2009 dopo le parole: "l'uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 1 Kw" sono aggiunte le seguenti: "a condizione che tale utilizzo sia esteso all'intero fabbricato oggetto di ampliamento". 14. Al comma 6 dell'art. 3 della l.r. 21/2009 dopo le parole: "la realizzazione degli ampliamenti di cui al comma 1 e' subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria" sono inserite le seguenti: "e secondaria". 15. Al comma 7 dell'art. 3 della l.r. 21/2009 le parole: "che degli oneri concessori" sono sostituite dalle seguenti: "a quanto previsto dal d.p.r. 380/2001 per il rilascio del permesso di costruire" e le parole: "degli oneri concessori dovuti" sono sostituite dalle seguenti: "del contributo di costruzione dovuto". 16. Al comma 10 dell'art. 3 della l.r. 21/2009 le parole: "adottata entro il 31 dicembre 2011 " sono sostituite dalle seguenti: "adottata entro il 31 dicembre 2014". 17. Al comma 1 dell'art. 3-ter della l.r. 21/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'alinea la parola: "ed" e' sostituita dalle seguenti: "e dei regolamenti";

    dopo le parole: "entro il limite del 30 per cento" sono inserite le seguenti: "della volumetria oppure" e le parole: "30 settembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

  8. alla lettera a) le parole: "del 3 1 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "del 31 dicembre 2013";

  9. alla lettera b) le parole: ", fatti salvi gli edifici esistenti dismessi o mai utilizzati alla data del 30 settembre 2010 destinati ad attivita' turistico-ricettiva, con una superficie utile lorda non superiore a 3 mila metri quadri" sono soppresse;

  10. alla lettera c): 1) le parole: "di trasformazione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'intervento";

    2) dopo le parole: "e inferiore a 15.000 metri quadrati;" sono inserite le seguenti: "tale quota e' maggiorata di un ulteriore 10 per cento qualora venga reperita nel medesimo territorio comunale mediante l'utilizzo di alloggi gia' realizzati o in corso di realizzazione alla data di presentazione della proposta, fermo restando che la superficie oggetto del cambio di destinazione d'uso e la relativa premialita', di cui all'alinea del presente comma, devono essere realizzate nell'area oggetto dell'intervento;";

    3) dopo le parole: "dei vigili del fuoco e delle forze armate;" sono aggiunte le seguenti: "nelle percentuali riservate alla locazione a canone calmierato la quantita' di alloggi con la superficie minima prevista dal regolamento edilizio, ovvero, in mancanza di questo, con la superficie minima di 45 metri quadrati, non deve essere maggiore del 50 per cento;". 18. La lettera d) del comma 1-bis dell'art. 3-ter della l.r. 21/2009 e' sostituita dalla seguente: "d) la determinazione del valore del canone calmierato, che per gli alloggi ubicati nel territorio di Roma Capitale non puo' essere superiore al prezzo di euro 5/mq e per gli alloggi ubicati negli altri comuni del Lazio non puo' essere superiore al prezzo di euro 4/mq;". 19. La lettera f) del comma 1-bis dell'art. 3-ter della l.r. 21/2009 e' sostituita dalla seguente: "f) le condizioni e le modalita' dell'eventuale alienazione degli alloggi alla scadenza del vincolo di cui alla lettera b) nonche' la determinazione del prezzo di vendita, che non puo' essere superiore alle quotazioni medie dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) del semestre antecedente al trasferimento della proprieta'.". 20...

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