LEGGE REGIONALE 1 marzo 2016, n. 20 - Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005. (16R00250)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 9 marzo 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 62 dello statuto;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»);

Vista la legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3 (Norme sull'attivita' di tassidermia e imbalsamazione);

Vista la legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 «Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»);

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);

Vista legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attivita' di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) e in particolare l'art. 2, comma 1;

Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 14 dicembre 2015;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta dell'8 gennaio 2016;

Considerato quanto segue: 1. in attuazione della legge regionale n. 22/2015 e, in particolare, dell'art. 2, comma 1, e' necessario adeguare la legislazione regionale in materia di caccia disciplinata dalla legge regionale n. 3/1994, dalla legge regionale n. 20/2002 e dalla legge regionale n. 3/1995;

  1. in attuazione della legge regionale n. 22/2015 e, in particolare, dell'art. 2, comma 1, e' necessario adeguare la legislazione regionale in materia di pesca in mare e nelle acque interne disciplinata dalla legge regionale n. 7/2005 e dalla legge regionale n. 66/2005;

  2. l'adeguamento al nuovo assetto istituzionale impone, oltre alle...

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