LEGGE REGIONALE 1 giugno 2016, n. 9 - Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 6/2006, in materia di operatori del sistema integrato di interventi e servizi sociali. (16R00345)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 23 dell'8 giugno 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 36 della legge regionale n. 6/2006 1. Il comma 1 dell'art. 36 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e' sostituito dal seguente: «1. Le attivita' socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie erogate nell'ambito del sistema integrato e gli operatori preposti al loro svolgimento sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di professioni stabiliti dallo Stato.». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 36 della legge regionale n. 6/2006, e' inserito il seguente: «1-bis. Le attivita' socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie erogate nei servizi e nelle strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e diurno pubbliche e private e gli operatori preposti al loro svolgimento sono disciplinati dai regolamenti attuativi dell'art. 31, comma 7.». 3. Dopo il comma 10 dell'art. 36 della legge regionale n. 6/2006, sono aggiunti i seguenti: «10-bis. Nelle more dell'adozione dei regolamenti attuativi dell'art. 31, comma 7, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 1° giugno 2016, n. 9, nei servizi di cui ai commi 1 e 1-bis, possono essere assunti per lo svolgimento di attivita' educative previste dal decreto del Ministro della sanita' 8 ottobre 1998, n. 520 (Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), e le attivita' di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007 (Determinazione delle classi delle lauree universitarie), per la Classe di laurea in scienze dell'educazione e della formazione, esclusivamente operatori in possesso del diploma di laurea di educatore professionale e del diploma di laurea appartenente alla classe L-19. La previsione di cui al periodo precedente non si applica nel caso di procedure di affidamento degli interventi e dei servizi del sistema integrato che prevedono clausole sociali per il riassorbimento degli operatori di cui ai commi 10-ter e 10-quater. 10-ter. Nelle more della predisposizione di un piano di...

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