LEGGE REGIONALE 1 agosto 2016, n. 48 - Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015. (16R00407)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 32 della Regione Toscana del 3 agosto 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere l), v) e z), dello Statuto;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale 24/1994, alla legge regionale 65/1997, alla legge regionale 24/2000 ed alla legge regionale 10/2010);

Visto il parere istituzionale favorevole con osservazioni della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 14 dicembre 2015;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 4 dicembre 2015;

Considerato quanto segue: 1. La Regione, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), ha provveduto al riordino delle funzioni esercitate dalle province e dalla Citta' metropolitana di Firenze e ha disposto, in materia, con la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 68/2011, 65/2014);

  1. In attuazione del riassetto delle competenze di cui alla legge regionale 22/2015, come modificata dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2001), la Regione ha inoltre previsto di riallocare a livello regionale tutte le funzioni di programmazione, pianificazione ed amministrative in materia di aree protette e biodiversita'...

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