LEGGE REGIONALE 1 agosto 2016, n. 47 - Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilita'. Modifiche alla l.r. 30/2005 e alla l.r. 67/2003. (16R00406)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 32 del 3 agosto 2016). IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita');

Vista legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita');

Vista legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilita');

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014);

Visto il parere istituzionale favorevole con osservazioni della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 12 luglio 2016;

Visto il parere obbligatorio favorevole, con raccomandazione, espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 12 luglio 2016;

Considerato quanto segue: 1. In attuazione della legge regionale n. 22/2015 si rende necessario modificare la legge regionale n. 30/2005 prevedendo che la Regione, per la realizzazione delle opere ed interventi che rientrano nella propria competenza, possa esercitare le funzioni di autorita' espropriante;

  1. Al fine di semplificare ed al contempo chiarire le modalita' con cui tale facolta' possa essere delegata da parte della Regione si prevede che la delega possa essere conferita, con deliberazione della giunta regionale, previa acquisizione dell'assenso del soggetto delegato per singoli interventi, o per una pluralita' di interventi, a seguito di specifica previsione negli atti di programmazione o nei relativi atti di attuazione;

  2. Secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, tutte le amministrazioni pubbliche devono individuare e costituire, per le funzioni attribuite all'ente quale «autorita' espropriante», l'ufficio unico per le espropriazioni previsto dall'art. 6, comma 2, dello...

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