LEGGE PROVINCIALE 6 marzo 2015, n. 4 - Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per i titolari di reddito da pensione, e modificazioni dell'articolo 16-bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, in materia di imposta provinciale di soggiorno. (15R00401)

(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 10/I-II del 10 marzo 2015) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazioni dell'art. 16 (Agevolazioni a favore dei titolari di reddito da pensione) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 1. Nel comma 1 dell'art. 16 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: «Con successiva legge provinciale sono specificati i soggetti passivi, gli scaglioni di reddito e le aliquote di agevolazione.» sono soppresse. 2. Dopo il comma 1 dell'art. 16 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Per l'anno d'imposta 2015, e per i soggetti passivi titolari di reddito da pensione aventi un reddito imponibile - ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF - non superiore a 15.000 euro, e' ridotta a zero, ai sensi dell'art. 73 dello Statuto speciale, l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF stabilita dal combinato disposto dell'art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997, dell'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni...

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