LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 2016, n. 20 - Legge di stabilita' provinciale 2017. (17R00110)

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 30 dicembre 2016) (Omissis). IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazioni dell'art. 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, concernenti agevolazioni relative all'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), e altre disposizioni in materia 1. All'art. 1 della legge provinciale n. 21 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) del comma 9 e' abrogata;

  1. nella lettera c) del comma 9, dopo le parole: «un incremento superiore al 5 per cento» sono inserite le seguenti: «e almeno pari a un'unita' lavorativa annua (ULA)»;

  2. alla fine della lettera c) del comma 9 sono inserite le parole: «Per le aziende che assumono lavoratori con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'art. 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), le unita' lavorative di cui alla presente lettera non sono definite su base annua, ma con riferimento ai mesi di apertura nel periodo d'imposta»;

  3. nel comma 10 le parole: «Per il rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 9, lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «Per il rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 9, lettera c)»;

  4. nel comma 13, dopo le parole: «Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015» sono inserite le seguenti: «e per quello successivo». 2. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 e per il successivo, ai soggetti passivi e' riconosciuta una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP di un importo pari a tre volte gli incrementi salariali erogati ai dipendenti del settore privato concretamente legati, negli specifici contesti produttivi, all'incremento della produttivita', in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali. La predetta deduzione spetta anche con riferimento alle erogazioni a titolo di welfare aziendale fruite, per scelta dei lavoratori, in sostituzione in tutto o in parte della retribuzione di produttivita', ai sensi dell'art. 1, comma 184, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016). Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale con propria deliberazione approva le disposizioni necessarie per applicare...

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