LEGGE PROVINCIALE 14 luglio 2015, n. 8 - Modifiche di leggi provinciali nei settori artigianato, industria, commercio, servizi, urbanistica ed altre disposizioni. (15R00373)

(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 29/I-II del 21 luglio 2015) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, "Interventi della Provincia autonoma diBolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia" 1. Il comma 3 dell'art. 19 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: "3. A copertura del rischio connesso con le garanzie emesse ai sensi della lettera d) del comma 1 e' istituito, presso la Provincia o presso le societa' controllate o gli organismi di cui al comma 2, un fondo. Detto fondo puo' anche essere alimentato con una quota parte dei rientri del fondo di rotazione di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche. In tal caso gli importi in questione affluiscono direttamente al fondo.". 2. Dopo l'art. 23/ter della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e' inserito il seguente articolo: "Art. 23/quater (Contributi a istituti, enti, associazioni e organizzazioni). - 1. Al fine di incrementare la crescita generalizzata e la produttivita' dell'economia locale, la Provincia puo' concedere, a decorrere dal 2016, contributi a istituti, enti, associazioni e organizzazioni per iniziative a favore dei settori dell'artigianato...

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