LEGGE PROVINCIALE 11 maggio 2018, n. 6 - Modifica della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14 «Disposizioni sull'elezione del Consiglio provinciale, del presidente della Provincia e sulla composizione ed elezione della Giunta provinciale». (18R00265)

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 20/I-II del 17 maggio 2018) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato nessuna richiesta di referendum e' stata presentata IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14, «Disposizioni sull'elezione del Consiglio provinciale, del presidente della Provincia e sulla composizione ed elezione della Giunta provinciale». 1. L'art. 16 della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14, e' cosi' sostituito: «Art. 16 (Formazione delle candidature). - 1. Le liste dei candidati sono depositate presso la struttura provinciale competente in materia elettorale tra il cinquantunesimo giorno e le ore 12,00 del quarantasettesimo giorno antecedente quello dell'elezione, eccettuate le domeniche, e comunque durante l'orario di servizio. 2. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere provinciale deve essere sottoscritta da non meno di quattrocento e non piu' di seicento elettori, che il giorno della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali hanno diritto di votare nei comuni della Provincia di Bolzano per l'elezione del Consiglio provinciale. 3. Nessun elettore puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione di presentazione di lista di candidati. 4. In deroga a quanto disposto dal comma 2, nessuna sottoscrizione e' richiesta per la presentazione di liste da parte di partiti o raggruppamenti politici che nelle ultime elezioni hanno presentato candidature con proprio e identico contrassegno ottenendo almeno un seggio nel Consiglio provinciale o nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo. In tale caso la dichiarazione di presentazione della lista e' sottoscritta da una delle persone di cui all'art. 14, comma 3. 5. Le sottoscrizioni previste dai commi 2 e 4 devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le modalita' indicati all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e...

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