LEGGE PROVINCIALE 11 luglio 2018, n. 10 - Modifiche di leggi provinciali in materia di ordinamento degli uffici e personale, istruzione, formazione professionale, sport, cultura, enti locali, servizi pubblici, tutela del paesaggio e dell'ambiente, energia, utilizzazione di acque pubbliche, caccia e pesca, protezione antincendi e civile, urbanistica, igiene e sanita', politiche sociali, famiglia, edilizia scolastica, trasporti, edilizia abitativa agevolata, lavoro, economia, cave e torbiere, entrate, commercio, turismo e industria alberghiera, rifugi alpini, artigianato, finanze e ricerca. (18R00317)

(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 28/I-II del 12 luglio 2018) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, «Disciplina del procedimento amministrativo» 1. Nel comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, dopo le parole: «di trasparenza» sono inserite le parole: «, di parita' e di pari opportunita'». 2. L'art. 8 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 8 (Notificazione e comunicazione degli atti amministrativi). - 1. Gli enti di cui all'art. 1-ter, comma 1, provvedono alla comunicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi e, nei casi previsti dalla legge, alla relativa notificazione, utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 2. Le comunicazioni ai soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese e ai professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi avvengono esclusivamente tramite il domicilio digitale indicato nell'"Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti" (INI-PEC), salvo i casi in cui sia prevista una diversa modalita' di comunicazione telematica. 3. Le comunicazioni alle pubbliche amministrazioni, ai gestori di pubblici servizi e alle societa' a controllo pubblico avvengono esclusivamente tramite il domicilio digitale indicato nell'"Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi" (IPA) o tramite la cooperazione applicativa. I documenti possono essere, altresi', resi disponibili previa comunicazione delle modalita' di accesso telematico agli stessi. 4. Con l'avvio dell'operativita' dell'"Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese", le comunicazioni ai cittadini e ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 avvengono tramite il domicilio digitale ivi indicato. 5. I soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 possono altresi' eleggere, per determinati procedimenti, un domicilio digitale speciale, diverso da quello gia' riportato nei rispettivi indici. Tale domicilio deve essere un indirizzo di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione...

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