LEGGE REGIONALE 26 giugno 2012, n. 9 - Ordinamento del Bollettino ufficiale telematico della Regione Umbria.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria - Parte I-II - n. 28 del 29 giugno 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Bollettino ufficiale della Regione Umbria 1. Il Bollettino ufficiale della Regione Umbria, di seguito denominato BUR Umbria e' lo strumento di conoscenza e pubblicita' legale delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti per i quali e' disposta la pubblicazione, salvo altre forme di conoscenza e pubblicita' previste dall'ordinamento vigente.
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Il BUR Umbria e' redatto in forma digitale, con modalita' volte a garantirne l'autenticita', l'integrita' e la conservazione.
Art. 2
Articolazione e pubblicazione del BUR Umbria 1. Il BUR Umbria e' suddiviso in:
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serie generale, pubblicata con periodicita' settimanale il mercoledi';
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serie avvisi e concorsi, pubblicata con periodicita' settimanale il martedi';
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serie informazione e comunicazione, pubblicata ai sensi dell'art. 67 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali. Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione).
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Nel caso in cui la data di pubblicazione coincida con un giorno festivo, la stessa e' prorogata al primo giorno seguente non festivo.
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Possono essere pubblicate edizioni straordinarie delle serie di cui al comma 1, lettere a) e b) ogni qualvolta se ne ravvisi la necessita'.
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In caso di particolari esigenze puo' essere prevista la pubblicazione di supplementi del BUR Umbria al fine di agevolare la consultazione dello stesso.
Art. 3
Atti soggetti a pubblicazione 1. Sono pubblicati nel BUR Umbria, serie generale:
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lo Statuto regionale e le sue modificazioni anche ai fini notiziali ai sensi dell'art. 123 della Costituzione;
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le leggi e i regolamenti regionali;
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i testi unici;
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i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali;
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il regolamento interno del Consiglio regionale;
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le deliberazioni del Consiglio regionale;
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le ordinanze e i decreti del Presidente della Giunta regionale;
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le deliberazioni della Giunta regionale, le determinazioni dirigenziali e ogni altro atto o provvedimento della Regione per il quale e' disposta la pubblicazione;
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gli atti di altre amministrazioni la cui pubblicazione e' prevista da leggi o regolamenti;
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la proclamazione dei risultati elettorali delle elezioni regionali;
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le richieste di referendum e la...
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