LEGGE REGIONALE 26 giugno 2012, n. 9 - Ordinamento del Bollettino ufficiale telematico della Regione Umbria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria - Parte I-II - n. 28 del 29 giugno 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Bollettino ufficiale della Regione Umbria 1. Il Bollettino ufficiale della Regione Umbria, di seguito denominato BUR Umbria e' lo strumento di conoscenza e pubblicita' legale delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti per i quali e' disposta la pubblicazione, salvo altre forme di conoscenza e pubblicita' previste dall'ordinamento vigente.

  1. Il BUR Umbria e' redatto in forma digitale, con modalita' volte a garantirne l'autenticita', l'integrita' e la conservazione.

    Art. 2

    Articolazione e pubblicazione del BUR Umbria 1. Il BUR Umbria e' suddiviso in:

    1. serie generale, pubblicata con periodicita' settimanale il mercoledi';

    2. serie avvisi e concorsi, pubblicata con periodicita' settimanale il martedi';

    3. serie informazione e comunicazione, pubblicata ai sensi dell'art. 67 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali. Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione).

  2. Nel caso in cui la data di pubblicazione coincida con un giorno festivo, la stessa e' prorogata al primo giorno seguente non festivo.

  3. Possono essere pubblicate edizioni straordinarie delle serie di cui al comma 1, lettere a) e b) ogni qualvolta se ne ravvisi la necessita'.

  4. In caso di particolari esigenze puo' essere prevista la pubblicazione di supplementi del BUR Umbria al fine di agevolare la consultazione dello stesso.

    Art. 3

    Atti soggetti a pubblicazione 1. Sono pubblicati nel BUR Umbria, serie generale:

    1. lo Statuto regionale e le sue modificazioni anche ai fini notiziali ai sensi dell'art. 123 della Costituzione;

    2. le leggi e i regolamenti regionali;

    3. i testi unici;

    4. i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali;

    5. il regolamento interno del Consiglio regionale;

    6. le deliberazioni del Consiglio regionale;

    7. le ordinanze e i decreti del Presidente della Giunta regionale;

    8. le deliberazioni della Giunta regionale, le determinazioni dirigenziali e ogni altro atto o provvedimento della Regione per il quale e' disposta la pubblicazione;

    9. gli atti di altre amministrazioni la cui pubblicazione e' prevista da leggi o regolamenti;

    10. la proclamazione dei risultati elettorali delle elezioni regionali;

    11. le richieste di referendum e la...

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