LEGGE PROVINCIALE 13 giugno 2012, n. 11 - Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, 'Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata'.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 27/I-II del 3 luglio 2012) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, 'Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata' 1. Dopo il comma 1 dell'art. 22-bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma:

'1-bis. Nei limiti della disponibilita' delle case albergo alcuni miniappartamenti possono essere messi anche a disposizione di persone che devono assistere minori per l'intera durata della degenza ospedaliera.'.

  1. Il comma 6-bis dell'art. 55 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

    '6-bis. Se il richiedente s'impegna ad accogliere stabilmente nella propria abitazione fratelli e sorelle con una diminuzione della capacita' lavorativa superiore al 74 per cento, oppure se, ai sensi dell'art. 41, comma 3-bis, nella famiglia del richiedente vive una persona con un handicap fisico permanente, gli importi dei mutui di cui ai commi 1, 2 e 3 vengono aumentati di 10.000,00 euro per ogni ulteriore persona. Il menzionato impegno e' inserito nel documento con il quale viene assunto il vincolo sociale di cui all'art. 62.'.

  2. L'art. 60 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

    'Art. 60 (Aumento dell'agevolazione edilizia per interventi di risparmio energetico). - 1. La Giunta provinciale puo' aumentare le misure di agevolazione, al fine di promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, l'impiego di energie rinnovabili e la riqualificazione energetica.'.

  3. Dopo l'art. 62-bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e' inserito il seguente articolo:

    'Art. 62-ter (Istituzione dell'Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell'edilizia abitativa agevolata). - 1. Al fine di assicurare la correttezza, la trasparenza e l'efficienza della vigilanza sull'edilizia abitativa agevolata e' istituita l'Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell'edilizia abitativa agevolata, di seguito denominata Agenzia. Essa e' insediata presso la Ripartizione provinciale Edilizia abitativa.

  4. L'Agenzia, anche in virtu' di convenzioni con la Ripartizione provinciale Edilizia abitativa, assume, nel rispetto delle...

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