LEGGE REGIONALE 10 agosto 2012, n. 43 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47 (Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunita' di Abruzzesi nel Mondo).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 46 del 29 agosto 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 47/2004

  1. L'art. 1 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47 (Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunita' di Abruzzesi nel Mondo) e' sostituito dal seguente:

    'Art. 1. (Finalita'). - 1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dell'art. 7, comma 6 dello Statuto regionale, cura il costante rapporto con le comunita' dei cittadini Abruzzesi nel Mondo, di cui tutela le iniziative e le attivita' e ne favorisce la rappresentanza per la loro promozione economica e culturale; sostiene l'assistenza dei corregionali in condizioni di disagio o che intendano rientrare in Patria.

  2. La Regione riconosce l'alto valore morale dell'operato delle associazioni degli Abruzzesi nel Mondo e stabilisce il rapporto con esse, quale principio fondamentale dell'ordinamento sociale ed economico della Regione.

  3. La Regione assegna valenza fondamentale al rafforzamento dei legami tra la Comunita' Abruzzese residente e gli Abruzzesi nel Mondo, compresi i familiari conviventi, nonche' i loro discendenti, ed indirizza la sua azione alle seguenti finalita', nel rispetto della normativa statale e comunitaria:

    a) mantenere e rafforzare l'identita' culturale d'origine;

    b) favorire l'integrazione con le comunita' ospitanti;

    c) promuovere la partecipazione attiva delle donne emigrate nell'associazionismo;

    d) promuovere la partecipazione giovanile all'interno dell'associazionismo, favorendo l'integrazione tra vecchie e nuove generazioni di emigrati;

    e) sviluppare iniziative di solidarieta' nei confronti degli emigrati indigenti e delle loro famiglie e tutelare i diritti degli Abruzzesi emigrati, delle loro famiglie e dei discendenti presso le competenti sedi istituzionali'.

    Art. 2

    Inserimento dell'art. 1-bis nella legge regionale n. 47/2004

  4. Dopo l'art. 1 della legge regionale n. 47/2004 e' inserito il seguente:

    'Art. 1-bis. (Attivita'). - 1. La Regione Abruzzo, nell'esercizio delle sue funzioni e nel rispetto delle finalita' di cui all'art. 1, pone in essere le seguenti attivita':

    a) agevolare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli degli emigrati;

    b) assumere, favorire e sviluppare iniziative di carattere culturale e promozionale in raccordo con le associazioni, federazioni e confederazioni, per mantenere e rinsaldare il legame con la propria terra di origine, promovendo, nel contempo, l'immagine della Regione.

    A tale scopo la Giunta regionale d'intesa, ove e' necessario, con il Governo, puo' svolgere nei paesi di emigrazione iniziative di contatti e incontri con le Comunita' Abruzzesi ivi residenti per la diffusione del proprio patrimonio culturale e artistico, nonche' iniziative che si prefiggano scopi di studio, di informazione, di rafforzamento dell'identita' culturale di origine. Tali iniziative sono assunte sia autonomamente che in concorso con le altre regioni, amministrazioni pubbliche, istituti di cultura, comites e associazioni di emigrati;

    c) organizzare nel territorio regionale anche in collaborazione con le altre regioni, amministrazioni pubbliche, associazioni di emigrati ed associazioni a carattere nazionale che abbiano una sede permanente nella Regione ed operano a favore degli emigrati:

    1) soggiorni di carattere ricreativo-culturale e di studio per i figli e i nipoti degli emigrati;

    2) iniziative di turismo sociale rivolte in particolare agli anziani emigrati. Le iniziative predette possono essere estese anche ai figli degli emigrati provenienti da altre regioni italiane, a condizione che alla realizzazione partecipino finanziariamente e organizzativamente le regioni stesse, con carattere di reciprocita' nei confronti dei figli degli emigrati Abruzzesi;

    d) promuovere la redazione, la stampa e la diffusione di periodici di informazione, di siti internet e di altre pubblicazioni che si propongono di diffondere la conoscenza delle attivita' della Regione, nonche' di tutto quanto possa avere rilevanza ed interesse per gli Abruzzesi nel Mondo. La Giunta regionale provvede altresi' alla diffusione tra le Comunita' degli Abruzzesi nel Mondo, di materiale audiovisivo e radiofonico, e di quant'altro riferibile alle tradizioni abruzzesi, al fine di rinsaldare i rapporti socio-economico-culturali fra gli emigrati, i loro discendenti e la terra di origine, e di sostegno al funzionamento delle associazioni.

    Per i siti internet si fa riferimento a quello ufficiale della Giunta regionale;

    e) promuovere iniziative di carattere socio-assistenziale per singoli o famiglie di Abruzzesi all'estero in condizioni di indigenza, sottoponendo le richieste al vaglio dell'Ufficio emigrazione della Giunta regionale, in sede di approvazione del riparto dei fondi stanziati nei bilanci annuali, determinare i limiti o le misure dei contributi da assegnare e predisporre l'emanazione di appositi bandi per:

    1) parziale rimborso di spese di viaggio sostenute per il rientro definitivo (fino all'50%);

    2) rimborso spese per il rientro di salme di emigrati Abruzzesi (fino al 50%);

    3) erogazione contributi una tantum per lenire situazioni di particolare bisogno; convertire la 'risorsa Emigrazione' in canale privilegiato per il rafforzamento dell'immagine e della presenza del 'Sistema Abruzzo' sul piano culturale e nei mercati, valorizzando, a tal fine, il ruolo degli organismi associativi degli Abruzzesi nel Mondo, anche in collegamento con le istituzioni italiane locali;

    g) perseguire la razionalizzazione dell'utilizzo di risorse umane, economiche e strumentali della Regione Abruzzo nei processi di internazionalizzazione, coinvolgendo, ove necessario e possibile...

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