LEGGE REGIONALE 6 giugno 2012, n. 27 - Interventi per favorire lo sviluppo della mobilita' ciclistica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 29 del 15 giugno 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

(Omissis) Art. 1

Finalita' 1. La Regione Toscana persegue obiettivi di inter-modalita', di migliore fruizione del territorio, di sviluppo infrastrutturale, con valenza anche in ambito sanitario, sociale, turistico e sportivo, e di garanzia dello sviluppo in sicurezza dell'uso della bicicletta, sia in ambito urbano che extraurbano, attraverso la creazione di una rete ciclabile regionale, delle relative infrastrutture, la realizzazione ed il completamento di percorsi ciclabili e ciclopedonali, la realizzazione degli interventi finalizzati alla coesistenza dell'utenza, motorizzata e non motorizzata, attraverso politiche di moderazione del traffico.

  1. Gli obiettivi di cui al comma i, sono definiti con gli strumenti della programmazione regionale in conformita' alla legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilita' ciclistica).

    Art. 2

    Obiettivi strategici 1. Obiettivi strategici per la ciclomobilita' extraurbana sono:

    1. la creazione di percorsi e circuiti connessi alla mobilita' collettiva;

    2. la creazione di una rete, interconnessa, protetta e dedicata, di itinerari ciclabili e ciclopedonali attraverso localita' di valore ambientale, paesaggistico, culturale e turistico anche con la creazione di una rete di servizi e strutture dedicate, compresi i punti di ristoro, con particolare riguardo ai percorsi connessi e correlati alle vie aventi caratteristiche storico-culturali;

    3. la creazione, in ambiente rurale e montano, di percorsi dedicati e strutture di supporto;

    4. la creazione di una rete di cielo stazioni per favorire l'intermodalita' tra bicicletta e altri mezzi di trasporto.

  2. Obiettivi strategici per la ciclomobilita' urbana sono:

    1. l'incremento della rete ciclabile esistente, privile-giandone il completamento su tutto il territorio urbano e la messa in rete;

    2. la sua messa in sicurezza, anche attraverso specifica segnalazione;

    3. la connessione con il sistema della mobilita' collettiva.

  3. Il recupero e la riqualificazione di vecchie infrastrutture inutilizzate e di vecchi manufatti stradali in disuso, ove questo risulti funzionale al perseguimento degli obiettivi strategici di cui ai commi 1 e 2.

    Art. 3

    Programmazione regionale l. La programmazione regionale della mobilita' ciclabile e' contenuta nel piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilita' (PRIIM) di cui alla legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilita' (PRIIM). Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla legge regionale n. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla legge regionale n. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla legge regionale n. 19/2011 in materia di sicurezza stradale). Il PRIIM, in conformita' agli obiettivi strategici della ciclomobilita' extraurbana, individua il sistema ciclabile di scala regionale in relazione al tessuto ed alla morfologia territoriale, allo sviluppo urbanistico, al sistema naturale, con particolare riferimento ai fiumi, ai laghi, ai parchi nazionali e regionali e ai grandi poli attrattori. Il sistema ciclabile di scala regionale e' individuato quale elemento di connessione ed integrazione dei sistemi ciclabili provinciali e comunali.

  4. Il PRIIM indica, per la mobilita' ciclistica, obiettivi di intermodalita' con i mezzi di trasporto pubblico da raggiungere sia a livello regionale, sia locale.

  5. Il PRIIM indica obiettivi e strategie per la riconversione in percorsi ciclabili e ciclopedonali favorendo, in particolare, il recupero di:

    1. aree di...

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