DECRETO-LEGGE 3 agosto 2009, n. 103 - Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009. (09G0115)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure correttive del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, nel testo convertito dalle Camere in data 1° agosto 2009, recante provvedimenti anticrisi e proroga di termini;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modificazioni al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78

  1. Al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, nel testo convertito dalle Camere, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. all'articolo 4:

      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

      1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, individua gli interventi, relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia, nonche', d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.

      ;

      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

      3. Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti, e i provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli piu' brevi, comunque non inferiori alla meta', eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

      ;

      3) al terzo periodo del comma 4-quater, le parole da: «L'amministratore delegato» fino a: «e' nominato» sono sostituite dalle seguenti: «E'...

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