LEGGE REGIONALE 10 agosto 2012, n. 41 - Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria.
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 46 del 29 agosto 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita', oggetto e principi 1. La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il rispetto della dignita' e dei diritti dei cittadini, al fine di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri e di improntare le attivita' pubbliche a principi di evidenza scientifica e di efficienza ed efficacia delle prestazioni.
-
In particolare, la presente legge:
-
definisce le funzioni della Regione ed individua i compiti dei Comuni e le modalita' di svolgimento delle loro funzioni e servizi;
-
disciplina, per quanto attiene ai profili igienico-sanitari, le procedure relative alla polizia mortuaria;
-
regolamenta le condizioni e i requisiti per assicurare che l'esercizio dell'attivita' funebre da parte di soggetti pubblici e privati sia svolta nel rispetto delle finalita' e delle garanzie perseguite dalla presente legge.
-
-
Ai fini della presente legge:
-
nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune sia dal Sistema sanitario regionale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorita' giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, le attivita' di medicina necroscopica, la dotazione di deposito di osservazione ed obitorio;
-
nell'ambito cimiteriale e' ricompreso l'insieme delle attivita' connesse alla disponibilita' del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva;
-
nell'ambito della polizia mortuaria vengono ricomprese le attivita' autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.
-
-
La Regione promuove l'informazione sulla cremazione e su forme di sepoltura di minore impatto per l'ambiente, nel rispetto dei diversi usi funerari propri di ogni comunita'.
Art. 2
Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende per:
-
incaricato al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
-
attivita' funebre: servizio che comprende ed assicura le seguenti prestazioni:
1) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso su mandato dei familiari;
2) fornitura di casse mortuarie ed altri articoli funebri;
3) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
4) trasporto di salma, di cadavere, di prodotti abortivi, di ossa e di ceneri secondo le modalita' indicate nella presente legge;
5) recupero di cadaveri o resti mortali su disposizione dell'autorita' giudiziaria da luoghi pubblici o privati;
-
autofunebre: mezzo mobile autorizzato ad uso specifico per il trasporto di salme o cadaveri;
-
autopsia: accertamento delle cause e dei mezzi che hanno determinato la morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorita' giudiziaria;
-
bara o cassa: contenitore destinato a contenere un cadavere;
-
cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali di cui sia stata accertata la morte;
-
casa funeraria: luogo dove assicurare le attivita' proprie delle strutture per il commiato, l'osservazione del cadavere, i trattamenti conservativi, i trattamenti di tanatocosmesi e la custodia e l'esposizione del cadavere;
-
cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
-
ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi;
-
cinerario: luogo destinato alla conservazione delle ceneri;
-
cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettivita';
-
cofano - contenitore per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici, non a chiusura ermetica;
-
cofano - contenitore di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare in caso di tumulazione;
-
colombaro o loculo o tumulo: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o piu' urne cinerarie, una o piu' cassette di resti ossei;
-
cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
-
deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere una salma, per evidenziarne eventuali segni di vita, per la durata del periodo di osservazione;
-
dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
-
esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, corificazione;
-
feretro: insieme della bara e del cadavere in essa contenuto;
-
impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attivita' funebre;
-
inumazione: sepoltura del feretro nella nuda terra;
-
medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
-
obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o in attesa del riconoscimento, o la salma di persona deceduta in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
-
operatore funebre o necroforo: persona che effettua operazioni correlate all'attivita' funebre;
-
ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
-
ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
aa) resti mortali: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dall'incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione;
bb) riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte ai fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
cc) struttura per il commiato: luogo dove assicurare il periodo di osservazione e eventualmente svolgere il rito del commiato;
dd) salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
ee) tanatocosmesi: trattamento estetico della salma per migliorarne l'aspetto, da attuare senza ostacolare eventuali manifestazioni vitali;
ff) traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero, da una sepoltura ad un'altra;
gg) tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria;
h h) urna cineraria: contenitore di ceneri.
Art. 3
Funzioni della Regione 1. Al fine di garantire un trattamento adeguato, rispettoso e uniforme sull'intero territorio regionale della persona defunta, delle ceneri derivanti da cremazione e delle ossa umane, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della tutela delle condizioni igienico-sanitarie, la Regione, nelle materie disciplinate dalla presente legge, esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti dei Comuni e delle Aziende sanitarie locali, che sono tenuti a fornire alla Regione le necessarie informazioni.
-
-
La Regione, d'intesa con I'ANCI e le associazioni di categoria, promuove l'adozione del codice deontologico delle ditte individuali e delle societa' che svolgono attivita' funebre.
Art. 4
Poteri sostitutivi 1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti ai Comuni, in caso di accertata inattivita' che comporti inadempimento a quanto previsto dalla presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta del componente la Giunta competente per materia, assegna all'Ente inadempiente un congruo termine per provvedere.
-
Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione, sentito il soggetto inadempiente, nomina un Commissario che provvede in via sostitutiva.
-
Le spese relative all'attivita' del Commissario sono poste a carico dell'ente inadempiente.
Art. 5
Norme in materia di cimiteri 1. Il Comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri Comuni, di cimiteri e di crematori.
-
I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato.
-
Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme contenute nel titolo VI del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie).
-
L'area cimiteriale deve essere delimitata da idonea recinzione. L'area di rispetto lungo il perimetro cimiteriale deve essere definita considerando:
-
la necessita' di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori;
-
l'eventuale necessita' di ampliamento;
-
l'eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all'interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela;
-
il rispetto delle attivita' di culto.
-
-
In ogni cimitero sono presenti almeno:
-
un campo di inumazione;
-
un campo di inumazione speciale;
-
una camera mortuaria;
-
un ossario comune;
-
un cinerario comune.
-
-
In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel cimitero sono realizzati:
-
loculi per la tumulazione di feretri;
-
celle per la conservazione di cassette ossario;
-
celle per la conservazione di urne cinerarie;
-
uno spazio per la dispersione delle ceneri.
-
-
La camera mortuaria e' il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione.
-
L'ossario comune e' il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA