LEGGE REGIONALE 10 agosto 2012, n. 41 - Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 46 del 29 agosto 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita', oggetto e principi 1. La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il rispetto della dignita' e dei diritti dei cittadini, al fine di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri e di improntare le attivita' pubbliche a principi di evidenza scientifica e di efficienza ed efficacia delle prestazioni.

  1. In particolare, la presente legge:

    1. definisce le funzioni della Regione ed individua i compiti dei Comuni e le modalita' di svolgimento delle loro funzioni e servizi;

    2. disciplina, per quanto attiene ai profili igienico-sanitari, le procedure relative alla polizia mortuaria;

    3. regolamenta le condizioni e i requisiti per assicurare che l'esercizio dell'attivita' funebre da parte di soggetti pubblici e privati sia svolta nel rispetto delle finalita' e delle garanzie perseguite dalla presente legge.

  2. Ai fini della presente legge:

    1. nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune sia dal Sistema sanitario regionale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorita' giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, le attivita' di medicina necroscopica, la dotazione di deposito di osservazione ed obitorio;

    2. nell'ambito cimiteriale e' ricompreso l'insieme delle attivita' connesse alla disponibilita' del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva;

    3. nell'ambito della polizia mortuaria vengono ricomprese le attivita' autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.

  3. La Regione promuove l'informazione sulla cremazione e su forme di sepoltura di minore impatto per l'ambiente, nel rispetto dei diversi usi funerari propri di ogni comunita'.

    Art. 2

    Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende per:

    1. incaricato al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;

    2. attivita' funebre: servizio che comprende ed assicura le seguenti prestazioni:

      1) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso su mandato dei familiari;

      2) fornitura di casse mortuarie ed altri articoli funebri;

      3) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;

      4) trasporto di salma, di cadavere, di prodotti abortivi, di ossa e di ceneri secondo le modalita' indicate nella presente legge;

      5) recupero di cadaveri o resti mortali su disposizione dell'autorita' giudiziaria da luoghi pubblici o privati;

    3. autofunebre: mezzo mobile autorizzato ad uso specifico per il trasporto di salme o cadaveri;

    4. autopsia: accertamento delle cause e dei mezzi che hanno determinato la morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorita' giudiziaria;

    5. bara o cassa: contenitore destinato a contenere un cadavere;

    6. cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali di cui sia stata accertata la morte;

    7. casa funeraria: luogo dove assicurare le attivita' proprie delle strutture per il commiato, l'osservazione del cadavere, i trattamenti conservativi, i trattamenti di tanatocosmesi e la custodia e l'esposizione del cadavere;

    8. cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;

    9. ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi;

    10. cinerario: luogo destinato alla conservazione delle ceneri;

    11. cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettivita';

    12. cofano - contenitore per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici, non a chiusura ermetica;

    13. cofano - contenitore di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare in caso di tumulazione;

    14. colombaro o loculo o tumulo: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o piu' urne cinerarie, una o piu' cassette di resti ossei;

    15. cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;

    16. deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere una salma, per evidenziarne eventuali segni di vita, per la durata del periodo di osservazione;

    17. dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;

    18. esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, corificazione;

    19. feretro: insieme della bara e del cadavere in essa contenuto;

    20. impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attivita' funebre;

    21. inumazione: sepoltura del feretro nella nuda terra;

    22. medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;

    23. obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o in attesa del riconoscimento, o la salma di persona deceduta in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;

    24. operatore funebre o necroforo: persona che effettua operazioni correlate all'attivita' funebre;

    25. ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;

    26. ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;

      aa) resti mortali: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dall'incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione;

      bb) riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte ai fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;

      cc) struttura per il commiato: luogo dove assicurare il periodo di osservazione e eventualmente svolgere il rito del commiato;

      dd) salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;

      ee) tanatocosmesi: trattamento estetico della salma per migliorarne l'aspetto, da attuare senza ostacolare eventuali manifestazioni vitali;

      ff) traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero, da una sepoltura ad un'altra;

      gg) tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria;

      h h) urna cineraria: contenitore di ceneri.

      Art. 3

      Funzioni della Regione 1. Al fine di garantire un trattamento adeguato, rispettoso e uniforme sull'intero territorio regionale della persona defunta, delle ceneri derivanti da cremazione e delle ossa umane, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della tutela delle condizioni igienico-sanitarie, la Regione, nelle materie disciplinate dalla presente legge, esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti dei Comuni e delle Aziende sanitarie locali, che sono tenuti a fornire alla Regione le necessarie informazioni.

  4. La Regione, d'intesa con I'ANCI e le associazioni di categoria, promuove l'adozione del codice deontologico delle ditte individuali e delle societa' che svolgono attivita' funebre.

    Art. 4

    Poteri sostitutivi 1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti ai Comuni, in caso di accertata inattivita' che comporti inadempimento a quanto previsto dalla presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta del componente la Giunta competente per materia, assegna all'Ente inadempiente un congruo termine per provvedere.

  5. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione, sentito il soggetto inadempiente, nomina un Commissario che provvede in via sostitutiva.

  6. Le spese relative all'attivita' del Commissario sono poste a carico dell'ente inadempiente.

    Art. 5

    Norme in materia di cimiteri 1. Il Comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri Comuni, di cimiteri e di crematori.

  7. I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato.

  8. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme contenute nel titolo VI del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie).

  9. L'area cimiteriale deve essere delimitata da idonea recinzione. L'area di rispetto lungo il perimetro cimiteriale deve essere definita considerando:

    1. la necessita' di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori;

    2. l'eventuale necessita' di ampliamento;

    3. l'eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all'interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela;

    4. il rispetto delle attivita' di culto.

  10. In ogni cimitero sono presenti almeno:

    1. un campo di inumazione;

    2. un campo di inumazione speciale;

    3. una camera mortuaria;

    4. un ossario comune;

    5. un cinerario comune.

  11. In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel cimitero sono realizzati:

    1. loculi per la tumulazione di feretri;

    2. celle per la conservazione di cassette ossario;

    3. celle per la conservazione di urne cinerarie;

    4. uno spazio per la dispersione delle ceneri.

  12. La camera mortuaria e' il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione.

  13. L'ossario comune e' il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT