Legge di bilancio 2019, le novità per il settore immobiliare

Pagine100-102
220
PRATICA
pra
Legge di bilancio 2019, le novità per il settore immobiliare
Aliquote Iva
(art. 1, commi 2‑5)
Viene confermata la “sterilizzazione” degli aumenti delle aliquote Iva per l’anno 2019. Inoltre: viene confermato
l’aumento dell’Iva ridotta dal 10% al 13% dal 2020; si prevede l’aumento di 0,3 punti percentuali per il 2020 e di 1,5 punti
percentuali dal 2021 – che si somma ai già previsti aumenti – dell’Iva ordinaria f‌ino al 26,5%. La clausola di salvaguardia
è rimodulata in aumento anche per le accise.
Interessi passivi società immobiliari
(art. 1, commi 7‑8)
Viene ripristinata (annullando – prima ancora della sua entrata in vigore – gli effetti di una norma contenuta nel
decreto legislativo n. 142/’18) la piena deducibilità, da parte delle società immobiliari, degli interessi passivi relativi a
f‌inanziamenti ipotecari su immobili destinati alla locazione.
Estensione regime forfettario 15%
(art. 1, commi 9‑11)
Viene prevista l’estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15%, ai contribuenti con ricavi o
compensi f‌ino a un massimo di 65.000 euro, semplif‌icandone le condizioni di accesso. È escluso dal regime forfettario
“esteso” chi esercita la propria attività nei confronti dei datori con i quali siano in essere rapporti di lavoro o lo siano
stati nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili
ai suddetti datori di lavoro. Sono esclusi dal regime non solo gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che par-
tecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ma
anche quelli che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipa-
zione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti
attività d’impresa, arti o professioni.
Raddoppio deducibilità Imu immobili strumentali
(art. 1, comma 12)
Viene previsto il raddoppio – dal 20% al 40% – della percentuale di deducibilità dell’Imu relativa agli immobili stru-
mentali ai f‌ini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni.
Imposta sostitutiva del 20%
(art. 1, commi 17‑22)
Viene prevista un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap, con aliquota al 20%, per gli imprenditori
individuali ed i lavoratori autonomi con ricavi f‌ino a 100.000 euro. Sono esclusi dal regime, fra gli altri, i soggetti che, in
via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato e di terreni edif‌icabili. Sono inoltre
esclusi: le persone f‌isiche che si avvalgono di regimi speciali ai f‌ini dell’Iva o di regimi forfetari di determinazione del
reddito; i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea
o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni
e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito da essi complessi-
vamente prodotto; gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio
dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indiretta-
mente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche diret-
tamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni; le persone
f‌isiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti
di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti
direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
Mini Ires
(art. 1, commi 28‑34)
Viene prevista un’aliquota Ires agevolata al 15% (in luogo del 24%) per una parte del reddito delle imprese che incre-
mentano i livelli occupazionali ed effettuano nuovi investimenti nonché l’applicazione di tale agevolazione alle imprese
soggette a Irpef.
2/2019 Arch. loc. cond. e imm.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT