Legge di bilancio 2018, le novità per il settore immobiliare

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PRATICA pra
LEGGE DI BILANCIO 2018, LE NOVITÀ PER IL SETTORE IMMOBILIARE
È stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 62 alla Gazzetta Uff‌iciale n. 302 del 29.12. 2017 la legge 27.12.2017, n.
205, contenente bilancio di previsione dello Stato per l’anno f‌inanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
Le norme che maggiormente interessano il settore immobiliare vengono di seguito brevemente riassunte, mentre
le novità apportate alle varie detrazioni f‌iscali inerenti il comparto (per ristrutturazioni edilizie, risparmio energetico,
interventi antisismici ecc.) sono contenute nella tabella che precede in questa medesima rubrica.
Sterilizzazione dell’incremento di aliquote dell’Iva e delle accise (art. 1, comma 2)
Viene previsto che rimangano invariate le vigenti aliquote Iva anche per l’anno 2018 (aliquota ordinaria al 22% ed aliquo-
ta ridotta al 10%). Per il 2019 si riduce l’aliquota ordinaria al 24,2% (dal 25,4%) e l’aliquota ridotta passa all’11,5% (dal 12%).
Diritto al corrispettivo per utenze (art. 1, commi 4-10)
Si prevede che nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico, il diritto al corrispettivo si prescriva
in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese o i professionisti e il venditore, sia nei rapporti tra il
distributore e il venditore, sia in quelli con l’operatore del trasporto e “con gli altri soggetti della f‌iliera”. Tale prescrizione
non opera qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell’utente.
Tali disposizioni si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b)
per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020.
Proroga cedolare secca 10% (art. 1, comma 16)
Si prevede la proroga per un biennio (2018-2019) dell’aliquota del 10% della cedolare secca per i contratti di loca-
zione agevolati. Tale proroga porta con sé l’ulteriore proroga – sempre biennale – della stessa aliquota per i contratti
agevolati stipulati nei Comuni in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Beni signif‌icativi Iva (art. 1, comma 19)
Viene stabilito che l’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488/’99, nonché il d.m. 29.12.’99, si interpretino nel
senso che l’individuazione dei beni che costituiscono una parte signif‌icativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito
delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base
all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale;
come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contra-
enti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie
prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo
di acquisto dei beni stessi. La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare,
oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore signif‌icativo, individuati con il predetto
decreto, che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso. Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti f‌ino alla data
di entrata in vigore della nuova norma (1.1.’18). Non si fa luogo al rimborso dell’Iva applicata sulle operazioni effettuate.
Finanziamento Fondo aff‌itti (art. 1, comma 20)
Viene assegnata una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 al Fondo nazionale per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9.12.’98, n. 431.
Fondo morosità incolpevole (art. 1, commi 21-22)
Viene previsto, in attuazione dell’articolo 11, comma 6, della legge n. 431/’98, che le Regioni possano destinare le
somme non spese della dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli all’incremento del Fondo nazio-
nale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
da emanare entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2019 e 2020, saranno stabilite le modalità di trasferimento delle
risorse tra i due Fondi in relazione alle annualità pregresse.
Detrazione locazione studenti universitari (art. 1, commi 23-24)
Si dispone, abrogando le innovazioni apportate dal recente decreto f‌iscale, che la detrazione Irpef prevista per gli
studenti universitari sui canoni di locazione (e simili) di cui all’art. 15, d.p.r. n. 917/’86, valga limitatamente ai periodi
d’imposta in corso al 31.12.’17 e al 31.12.’18 anche nel caso in cui gli studenti residenti in zone montane o disagiate siano
iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza pur se nella
stessa provincia, distante da quest’ultimo 50 chilometri.
Divieto di aumento di alcuni tributi locali (art. 1, comma 37, lett. a)
Viene prorogata anche per il 2018 la norma che vieta ai Comuni di prevedere aumenti dei tributi e delle addizionali
attribuiti alle Regioni e agli enti locali (eccetto la tassa sui rif‌iuti) rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per
Arch. loc. cond. e imm. 2/2018

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